Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24886 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24886 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
IMPERIALE ANTONIO N. IL 24/10/1955
ITRI MALFIDA N. IL 28/11/1958
avverso la sentenza n. 12016/2011 GIP TRIBUNALE di SALERNO,
del 09/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. OSca…, Ce-4114..42-A-4–3-k -24a-

gk;

Data Udienza: 10/05/2013

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 9.1.2012 il gip presso il Tribunale di Salerno dichiarava, ai
sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.,non doversi procedere nei confronti di IMPERIALE
Antonio e ITRI Malfida, in ordine al reato di cui all’art. 659 cod.pen., perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, all’esito della richiesta di emissione del decreto
penale di condanna, sul presupposto della mancanza di prova sul fatto che la
la querelante risultava essere l’unica ad essere disturbata dal comportamento dei
cani dei vicini da lei denunciati.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Pm presso il
tribunale di Salerno per dedurre erronea applicazione della legge penale,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Viene opposto che il fatto
che l’abbaiare del cane avesse disturbato una sola persona era del tutto ininfluente
ai fini della sussistenza del reato contestato, essendo compito del giudice accertare
se ricorreva potenzialmente un disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ,
pur se concretamente solo una se ne fosse lamentata. Viene evidenziato che dagli atti
di PG risultavano elementi tali da ritenere l’abbaiare dei cani particolarmente
insistente e incidente quindi sulla tranquillità pubblica.
Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In primis deve essere sottolineato
che in punto di stretto diritto ove Il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione del
decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3, il G.I.P., qualora
ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a
meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.. Tuttavia, in tal caso, la sentenza di
proscioglimento può essere pronunciata solo per una delle ipotesi tassativamente
indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 che si riferisce alla
sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata
la prova (Cass. Sez. Un. n. 18 del 25/10/1995e da ultimo, Sez. II, 12.12.2012, n.
1631) . Il giudice a quo sulla base di questa linea interpretativa ha ritenuto di
poter concludere sulla non rilevanza penale dei fatti denunciati, che non sarebbero
previsti dalla legge come reato, sul presupposto che del latrato del cane, peraltro
insistente, se ne era lamentata una sola persona, il che significava che il fatto non
integrava l’ipotesi di reato contravvenzionale in contestazione che richiede l’idoneità a
disturbare un numero indeterminato di persone.

condotta in contestazione fosse idonea ad arrecare disturbo a più persone, atteso che

La lettura della previsione normativa operata dal giudice a quo si appalesa
riduttiva e non in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità, secondo
cui elemento essenziale della contravvenzione di cui all’art. 659 c. 1 cod.pen. è
l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si
che non è richiesto l’effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo
invece necessario accertare l’astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale
tipo di disturbo ( Sez. I, 24.1.2011, n.7748 in cui era in discussione proprio l’abbaiare
di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla
tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete,
sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia
potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone,
pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. I , 11.11.2011 ,
n. 44905). Nel caso di specie è ben vero che la sola % DIPINO si era lamentata del
continuo abbaiare del cane dei prevenuti, la cui rumorosa presenza era stata
constatata dalle forze dell’ordine intervenute, che lo avevano fotografato dai vetri
della casa all’interno della quale era rinchiuso, ma è altrettanto vero che tale realtà
non esimeva affatto il giudice dall’approfondire se il rumore prodotto dall’abbaiare del
cane, fosse idoneo a disturbare più persone, incidendo sulla pubblica tranquillità, in
ragione di plurimi indici che non furono minimamente considerati nella sentenza
impugnata ( quali l’intensità, la frequenza , la cadenza in orari notturni o diurni dei
rumori, l’ubicazione del luogo ove il cane rimaneva rinchiuso durante il giorno e
quant’altro) .
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al gip del tribunale di Salerno,affinchè provveda sull’istanza di
emissione di decreto penale.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al gip
Tribunale di Salerno.
Così deciso i

ma, addì 10

ggio 2013.

di cani). La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte

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