Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24885 del 12/12/2014
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24885 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sulla richiesta ex art. 625-ter c.p.p. proposta da
BRANDI Francesco, nato a Napoli il 27/02/1950
Rilevato in fatto e in diritto che:
con atto personale denominato “richiesta di rescissione del giudicato” indirizzato a
questa Corte, depositato in data 8.10.2014 presso la casa circondariale di Roma
Rebibbia N.C. ove è attualmente detenuto, Francesco Brandi lamenta la mancata
conoscenza degli atti processuali afferenti alla sentenza contumaciale di condanna
irrevocabile emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siena il 17.4.2007, confermata
con sentenza dell’11.5.2009 della Corte di Appello di Firenze e divenuta definitiva -a
seguito di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione- il 17.9.2010,
con cui è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione ed euro 2.000 di multa
per i reati di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione e porto
illegali di armi da sparo; condanna, oggetto di ordine di carcerazione ex art. 657 c.p.p.,
per l’esecuzione della quale Brandi è stato estradato in Italia dal Cile il 9.8.2014;
per la parte in cui la richiesta del Brandi, per più versi confusa e assertiva, debba
o possa essere sussunta nella previsione del peculiare istituto (ricorso straordinario)
della rescissione del giudicato disciplinato dall’art. 625-ter c.p.p. (come introdotto
dall’art. 11 co. 5 L. 28.4.2014 n. 67) palese si rivela l’inammissibilità della richiesta;
in vero (sottaciuto ogni altro pur problematico aspetto di carattere formale della
richiesta del Brandi) il rimedio riparatorio della mancata incolpevole conoscenza della
celebrazione del processo nei vari gradi di giudizio può trovare applicazione unicamente
Data Udienza: 12/12/2014
nei processi svoltisi “in assenza” dell’imputato (ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., come
novellato dalla legge n. 67/2014) e definiti -almeno nel primo grado di merito- in epoca
successiva all’entrata in vigore della legge n. 67/2014, giusta quanto statuito dalla
specifica norma transitoria dettata dall’art.
15-bis della stessa legge n. 67/2014, come
inserito dalla L. 11.8.2014 n. 118 (cfr., altresì: Sez. U., n. 36848 del 17.7.2014, Burba,
Rv. 259992), ma non anche ai processi svoltisi secondo il regime contumaciale o
dell’assenza quali anteriormente disciplinati, nel cui novero ricade in tutta evidenza la
decisione definitiva cui è fatto riferimento dal richiedente Brandi;
tanto, dichiarata de plano (v. Sez. U, n. 36848 del 17.7.2014, cit.), alla stessa facendo
seguito la condanna del richiedente alla rifusione delle sole spese processuali (in difetto,
per la peculiare novità dell’istituto regolato dall’art. 625-ter c.p.p., di profili di colpa
giustificanti il pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 12 dicembre 2014
la rilevata inammissibilità della richiesta del Brandi ex art. 625-ter c.p.p va, per