Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24882 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24882 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CUTRI’ Mario, nato a Locri (RC) il 11/11/1980,
avverso l’ordinanza del 02/07/2014 del Tribunale di Torino – sezione riesame;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito per il ricorrente l’avv. Antonio Speziale, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.6.2014 il g.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a Mario
Cutrì la misura cautelare della custodia in carcere per undici contestazioni di concorso in
detenzione e vendita di sostanza stupefacente (in dieci casi del tipo marijuana; in un caso
del tipo cocaina), commessi a Torino dal novembre 2011 al febbraio 2012. Misura
adottata in ragione della ritenuta sussistenza sia di gravi indizi della colpevolezza
dell’indagato desunti dagli univoci contenuti delle numerose conversazioni intercettate
riguardanti la sua persona, sia di ineludibili esigenze cautelari connesse al pericolo di
reiterazione di fatti criminosi (al Cutrì è contestata la recidiva) ed efficacemente
fronteggiabili con la sola custodia carceraria.

Data Udienza: 12/12/2014

2. Giudicando sull’istanza di riesame del Cutrì, ribadito

in limine il regolare

svolgimento dell’udienza camerale del riesame quanto a ritualità degli avvisi inviati ai
difensori (respinta con separata ordinanza l’eccezione sollevata sul punto dalla difesa
dell’indagato), il Tribunale distrettuale di Torino con l’ordinanza del 2.7.2014 indicata in
epigrafe ha respinto il gravame cautelare e confermato la misura carceraria applicata al
prevenuto. Ripercorrendo tutte le emergenze delle indagini i giudici del riesame hanno
riaffermato l’esistenza di convergenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del Cutrì

giustificanti la custodia in carcere.
3. Avverso il provvedimento del riesame ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia dì Mario Cutrì, avv. Antonio Speziale, che ha formulato un unico
motivo di censura in procedendo, lamentando la nullità del giudizio di riesame e della
susseguente decisione de libertate per violazione dell’art. 309 co. 8 c.p.p.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità dell’udienza del 2.7.2014 per omessa
notifica ad esso avv. Speziale dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ex art. 309
co. 8 c.p.p., ritenendo applicabile il disposto dell’art. 16 co. 4 del D.L. 18.10.2012 n. 179,
convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221, in tema di notificazioni per via
telematica nel settore penale, alla cui stregua nei procedimenti penali “le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148 co. 2-bis, 149, 150 e 151 co. 2
c.p.p.” sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Non essendo

stato possibile consegnare l’avviso in tali forme al difensore, per cause imputabili al
mancato funzionamento dell’apparato di posta elettronica certificata dell’avvocato
Speziale, il Tribunale ha ritenuto perfezionata la notifica dell’avviso con il suo avvenuto
deposito in cancelleria, come previsto dallo stesso art. 16 L. 221/2012.
Palese è l’errore in cui sono incorsi i giudici del riesame, quando si osservi che il
comma 9 del medesimo art. 16 221/2012, entrato in vigore dall’1.1.2013, prevede
espressamente, al punto c-bis), inserito dalla L. 24.12.2012 n. 228, che le descritte
innovazioni del sistema delle notificazioni per via telematica divengano efficaci nei
procedimenti penali a far data dal 15.12.2014. Sicché il Tribunale ha ritenuto assolti gli
incombenti di notificazione dell’avviso di udienza da parte della cancelleria in base ad una
norma non ancora entrata in vigore o comunque non ancora applicabile alla data
dell’udienza camerale del 2.7.2014. La nullità del giudizio incidentale di riesame implica la
sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale nei confronti del Cutrì.

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per tutti gli undici episodi criminosi ascrittigli e la persistenza delle esigenze cautelari

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Mario Cutrì va rigettata per
infondatezza della descritta censura di carattere procedurale.
1.1. Come si evince dall’esame degli atti propedeutici all’udienza camerale del
riesame svoltasi il 2.7.2014 nei confronti di Mario Cutrì, il Tribunale di Torino ha respinto
l’eccezione sollevata da uno dei due difensori dell’indagato sulla mancata notificazione

è ripreso e ampliato nel provvedimento del riesame oggetto dell’odierno ricorso, il
Tribunale ha rilevato che l’avviso dell’udienza del riesame è stato tempestivamente (cioè
nel rispetto del termine per comparire previsto dall’art. 309 co. 8 c.p.p.) spedito il
28.6.2014 dalla cancelleria all’avv. Speziale per mezzo della posta elettronica certificata
all’indirizzo p.e.c. del legale risultante dall’albo professionale torinese. La notificazione
dell’avviso non è andata a buon fine per mancata consegna del messaggio (avviso) da
attribuirsi al

“mancato funzionamento della p.e.c. avvocato”,

come da attestazione

automatica elaborata dal sistema informatico in funzione presso il Tribunale torinese
(S.N.T.-sistema notificazioni telematiche in ambito penale). Di conseguenza lo stesso
giorno 28.6.2014 la cancelleria ha provveduto a depositare nel proprio ufficio l’avviso di
udienza destinato all’avv. Speziale. Modalità di notificazione surrogatoria, questa,
espressamente prevista dall’art. 16 co. 6 L. 221/2012, secondo cui -in caso di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata

“per cause imputabili al

destinatario”- le notificazioni e comunicazioni destinate a soggetti diversi dall’imputato
sono “eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.
1.2. Il ricorrente difensore non contesta le modalità esecutive, formali e tecniche,
della notificazione dell’avviso dell’udienza camerale a lui indirizzato, né l’accertato
malfunzionamento del suo modulo di p.e.c. documentato dal sistema informatico
utilizzato dal Tribunale per la trasmissione del messaggio/avviso. Con il ricorso si adduce
soltanto l’erronea applicazione del descritto sistema di notificazione telematica, tale
sistema o regime dovendo ritenersi operativo soltanto a partire, per gli uffici giudiziari
penali, dalla data del 15.12.2014 (e, quindi, in epoca posteriore all’udienza del riesame
del 2.7.2014). Ciò alla luce di quanto stabilito dall’art. 19 della L. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità per l’anno 2013) che ha interpolato l’art. 16 co. 9 L. 17.12.2012 n. 221,
fissando con l’additiva lettera c-bis) del detto comma 9 la decorrenza della “efficacia” del
regime di notificazioni telematiche nei giudizi penali appunto dal 15.12.2014

(“le

disposizioni dei commi da 4 a 8 [dell’art. 16 L. 221/2012] acquistano efficacia…a
decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a
norma degli articoli 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale
nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello”).

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dell’avviso di udienza al codifensore avv. Antonio Speziale. Con ordinanza, il cui contenuto

1.3. La tesi enunciata nel ricorso non è fondata.
La notificazione dell’avviso dell’udienza ex art. 309 c.p.p. ad uno dei due difensori
dell’indagato Cutrì (l’avv. Speziale) deve, infatti, ritenersi validamente eseguita in forma
telematica (p.e.c.) dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Torino in virtù della
applicazione di tale “nuovo” regime dell’effettuazione degli avvisi al difensore con il
descritto “mezzo tecnico idoneo” (p.e.c.) ai sensi dell’art. 148, co. 2-bis, c.p.p., in
conformità alla lettura di tale norma delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,

ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al
difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148,
comma secondo bis, c.p.p.”). Tipologia di notificazione espressamente consentita agli
uffici giudiziari di primo grado di Torino fin dall’ottobre 2012 per effetto del decreto di
natura non regolamentare, attuativo dell’art. 51 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con
modificazioni nella L. 6.8.2008 n. 133, recante disposizioni sulle “comunicazioni e
notificazioni per via telematica”, come modificato dal D.L. 29.12.2009 n. 193, convertito
con modificazioni nella L. 22.2.2010 n. 124, emesso dal Ministro della Giustizia il
12.9.2012 (art. 51 cit.: “…con uno o più decreti aventi natura non regolamentare…il
Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 1”). Decreto ministeriale (G.U. n. 15.9.2012 n. 216) entrato in vigore 1’1.10.2012
con cui il Ministro della Giustizia, attestando la funzionalità operativa dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici esistenti presso tali uffici giudiziari, ha disposto
“l’avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la
Procura della Repubblica di Torino – settore penale”.
1.4. Su tale quadro di riferimento sono intervenute le novelle normative della fine
del 2012 (D.L. 179/2012-L. 221/2012, D.L. L. 228/2012). Novelle che tuttavia hanno
sostanzialmente riprodotto, in un’ottica di perfetta continuità normativa, il sistema delle
notificazioni telematiche già regolato dall’art. 51 D.L. 112/2008, mutuandone l’assetto
modale e sequenziale. Sia con il prevedere nuovamente (art. 16 co. 4 D.L. 179/2012) la
possibilità di eseguire la notificazione degli atti a persona diversa dall’imputato per via
telematica (ex artt. 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p.). Sia subordinando
l’efficacia applicativa anche anticipata del regime telematico, come già prevedeva l’art. 51
D.L. 112, alla emanazione degli appositi decreti ministeriali di cui al comma 10 dell’art. 16
D.L. 179/2012 (“…10.- Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare…il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione,
individuando. ..b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni
a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148.2-bis, 149, 150 e 151.2, c.p.p.”).

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n. 28451 del 28.4.2011, Pedicone, Rv. 250121: “La notificazione di un atto all’imputato o

Senonché, diversamente da quanto stabilito per il procedimento civile, l’art. 16
cit., per motivi non chiaramente intellegibili (o forse per mera dimenticanza) non ha
adottato alcuna statuizione per gli uffici, come il Tribunale e la Procura della Repubblica di
Torino, per i quali il Ministro aveva già emesso il decreto di idoneità tecnica e di
funzionalità operativa del servizio di comunicazione telematica degli atti.
Sull’art. 16 D.L. 179/2012 è intervenuto, modificandolo in parte, l’art. 1 -co. 19,
punto 1, lett. a) e b)- L. 24.12.2012 n. 228. Norma che, mantenendo inalterata la

e l’adozione dei decreti ministeriali prevista dal comma 10 dello stesso art. 16, ha statuito
-come precisato- l’efficacia (applicabilità) del sistema N.T. penale

“a decorrere dal

15.12.2014”.
1.5. La questione che, quindi, il descritto assetto normativo pone è quella di
chiarire se ed in quale misura l’indicata efficacia del S.N.T. nei procedimenti penali
decorrente dal 15.12.2014 valga indistintamente per tutte le sedi giudiziarie di merito di
primo e di secondo grado e, per ciò, anche per il Tribunale e la Procura della Repubblica di
Torino. Con effetti in tal caso abrogativi o, meglio, interruttivi del sistema telematico a
mezzo p.e.c. già diffusamente applicato presso tali uffici giudiziari piemontesi, sì da far
ritenere non più immediatamente applicabili le norme sulle notificazioni telematiche penali
per detti uffici. Ovvero se, in alternativa, il compendio delle menzionate disposizioni, in
cui inevitabilmente si inscrive anche l’art. 16 -co. 9, lett. c-bis)- D.L. 179/2012, consenta
di far salvi gli effetti di perdurante applicabilità del regime delle notificazioni telematiche
penali già in funzione per gli uffici giudiziari di primo grado di Torino grazie all’ormai
intervenuto D.M. 12.9.2012, emesso prima dell’entrata in vigore del D.L. 18.10.2012 n.
179, senza dover considerare tale decreto caducato

(tamquam non esset) e senza

rendere necessaria l’adozione di un nuovo decreto ministeriale (ai sensi del vigente co. 10
dell’art. 16), che del primo decreto non potrebbe non riprodurre gli stessi contenuti
dispositivi, certificando una idoneità funzionale del sistema di N.T. penali degli uffici
torinesi (Tribunale e Procura della Repubblica) già attestata e resa operativa da tempo
(appunto per effetto del d.m. del settembre 2012).
1.6. Al riguardo il collegio decidente ritiene preferibile e persuasiva la seconda
opzione ermeneutica, giudicando non condivisibili le conclusioni di diverso e opposto
segno cui è pervenuta altra decisione di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 32430 del
9.7.2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243). Decisione che, prendendo in esame un ricorso
concernente proprio le notificazioni telematiche eseguite dal Tribunale del riesame di
Torino, ha valutato le stesse non legittime (sì da annullare con rinvio il provvedimento
impugnato), muovendo specificamente dal disposto dell’art. 16 co. 9 D.L. 179/2012,
come modificato (con l’introduzione della lettera «c-bis» nel comma in parola) dall’art. 19
L. 228/2012, che fissa la decorrenza dell’applicabilità del S.N.T. in materia penale dal

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disciplina esecutiva delle notificazioni telematiche penali dettata dal comma 4 dell’art. 16

15.12.2014. Termine a quo che, in difetto di specifiche previsioni derogatorie, sarebbe
riferibile a tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli già utilizzanti il sistema informatico di
p.e.c. come il Tribunale e la Procura torinesi.
E’ proprio quest’ultimo effetto della interpretazione sostenuta dalla sentenza della
Sezione Seconda che, ad avviso del collegio decidente, non soltanto non appare congruo
rispetto al compendio della disciplina normativa del sistema di notificazioni telematiche
anche per i procedimenti penali (come è diacronicamente sviluppatosi a partire dal 2008

non paradossali), oltre che distonici rispetto ai generali principi di economia processuale e
di conservazione degli atti (utile per inutile non vitiatur).
Se non vi è dubbio che il novellato art. 16 co. 9 D.L. 179/2012, omettendo di
indicare eventuali deroghe all’inizio dell’efficacia del S.N.T. penale (15.12.2014), renda
virtualmente possibile l’interpretazione sostenuta dalla sentenza della Sezione Seconda,
parimenti non vi è dubbio che l’ulteriore conseguenza, in vero non ragionevole, dovrebbe
essere quella per cui le notificazioni telematiche eseguite dagli uffici giudiziari torinesi,
dotati di già verificata funzionalità tecnica (D.M. 12.9.2012), dovrebbero considerarsi
validamente eseguite fino alla data dell’entrata in vigore della L. 228/2012, divenendo
dopo tale novella normativa inefficaci (id est illegittime), con impreviste ben intuibili
postume conseguenze invalidanti, non comprensibili o logicamente giustificabili.
Diviene, allora, ben più logico e conforme alla complessiva ratio dell’introdotto
sistema di notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (c.d. giustizia digitale)
supporre che, sebbene -per un vizio di coordinamento normativo testuale (se non per
semplice oblio del già attivato regime di notificazioni telematiche in atto negli uffici
torinesi di primo grado)- l’art. 16 co. 9 -lett. c-bis), non possa che essere riferito (quanto
a data di applicabilità del S.N.T.) ai soli uffici giudiziari per i quali (a differenza di quelli
torinesi) non sia mai intervenuto il decreto ministeriale attestante la idoneità funzionale
degli impianti di comunicazione informatica esistenti presso l’ufficio. Decreto che per gli
uffici giudiziari torinesi, secondo la non condivisa interpretazione “escludente”, avrebbe
dovuto in sostanza (come già detto, stante il vigore del comma 10 dell’art. 16 D.L.
179/2012) essere replicato nei medesimi pregressi termini e al solo fine di asseverare una
condizione tecnica di operatività del sistema informatico degli uffici torinesi già attestata
in epoca ben precedente con l’anteriore decreto ministeriale. Con connessa regolarità,
quindi, delle notificazioni di atti ormai effettuate da tempo in forma telematica.
Merita aggiungere, per completezza, che l’interpretazione fatta propria dal collegio
rinviene un ulteriore, indiretto ma significativo, suffragio nella lettura dell’art. 148 co. 2bis c.p.p. sviluppata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2011 (ric. Pedicone). A
giudizio delle Sezioni Unite “l’uso di mezzi tecnici idonei” per notificazioni o avvisi ai
difensori, previsto dalla norma in parola, costituisce un sistema ordinario e generalizzato
di notificazione degli atti. Per le notificazioni per via telematica è la stessa legge -come

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con il citato D.L. 112/2008), ma si mostra fonte di esiti processuali non ragionevoli (ove

prima chiarito- a ritenere il mezzo della posta elettronica certificata idoneo allo scopo nei
casi in cui il Ministro della Giustizia abbia attestato con il previsto decreto ministeriale
l’idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari, come
avvenuto per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino con il D.M. 12.9.2012, di
cui deve evidenziarsi l’attuale perdurante vigore. Di tal che, anche prescindendosi
dall’esposta tematica della data di vigenza della disciplina normativa della notificazione
telematica penale, deve convenirsi come -in tesi- l’art. 148 co. 2 bis c.p.p. sia già atto a

sia stato già emesso (come per gli uffici torinesi) il decreto ministeriale di verificata
funzionalità (e di “avvio” del sistema telematico).
Per le ragioni illustrate il ricorso proposto nell’interesse di Mario Cutrì deve essere
rigettato, al rigetto seguendo per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni connesse allo stato
detentivo del ricorrente.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 91/1-ter disp. att. c.p.p.
Roma, 12 dicembre 2014
Il consigliere estensore
Giacom Paoloni

Il Fresidente
Tito Garri bba

consentire la notificazione telematica degli atti ai difensori negli uffici giudiziari per i quali

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