Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2488 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2488 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PARENTI FABRIZIO N. IL 22/07/1973
2) PARENTI PAOLO N. IL 25/07/1949
avverso la sentenza n. 1643/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
in data 29.11.2011-18.1.2012, ricorrono per cassazione gli
mezzo del difensore avv. Lebro, enunciando motivi di

– erronea

applicazione e/o mancanza o manifesta illogicità della
motivazione” in relazione all’art. 368 c.p. nonché, per il solo
imputato PAOLO PARENTI, medesimi vizi in relazione al ritenuto
concorso, mentre avrebbe dovuto esser escluso alcun contributo
causale.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi enunciati
si limitano a

riproporre la versione difensiva (la

errata

convinzione dei due che l’assegno consegnato dal LUPPI per il
versamento sul conto della procedura fallimentare che riguardava
la propria posizione, con l’indicazione di un importo di lire
450.000.000, parte civile nel processo, fosse relativo al
pagamento di una modesta fornitura di lamiera della quale il
LUPPI stesso sarebbe stato incaricato, con effettiva consegna di
titolo in bianco, circostanza della quale i due si sarebbero
ricordati solo dopo aver visionato il titolo dopo la denuncia),
che è stata disattesa con specifica, articolata ed attenta
motivazione della Corte distrettuale (p. 1 e 2, dove si da conto
esaustivo delle prospettazioni contenute nell’appello, p. 3 e 4
dove vi è specifica motivazione sulla ritenuta sussistenza del
dolo, p. 4 dove si spiega con motivazione non apparente perché
sussiste anche il concorso del padre). Si tratta quindi di motivi
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa e già specificamente disattesa valutazione, del tutto

imputati FABRIZIO PARENTI e PAOLO PARENTI (figlio e padre) a

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preclusa in questa sede di legittimità. Che si tratti di
doglianze sostanzialmente di solo merito risulta del resto
confermato dalla significativa intrinseca genericità della stessa
enunciazione dei motivi, che ponendo in alternativa vizi tra loro
del tutto diversi (erronea applicazione della legge penale,
mancanza, manifesta illogicità della motivazione) già per sé
‘annuncia’ le deduzioni in fatto poi effettivamente svolte.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
Cassa delle ammende ciascuno.
P.O.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla

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