Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2487 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2487 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorsqproposto da:
G i SA
1~9IIKHAIL N. IL 23/06/1986
avverso la sentenza n. 934/2011 TRIBUNALE di CHIAVARL del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
30323/12 RG
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Chiavari in data 8.5.12, ricorre
personalmente l’imputato MIKHAIL GRISHIN, enunciando vizi
di
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, coma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..