Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2487 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2487 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA GAETANO MARIO N. IL 17/08/1970
avverso la sentenza n. 423/2003 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

cc: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ha
confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato a
lui ascritto. Deduce viadtazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. nonché in
ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte
di Appello ha, infatti, già adeguatamente esaminato le odierne censure e ha
correttamente ritenuto che da nessun elemento poteva desumersi il dedotto stato di
necessità (posto che il tipo di patologia attestato dalla certificazione medica non
giustificava alcun allontanamento non autorizzato dalla cittadina in cui risiedeva il
prevenuto, ben potendo egli ricorrere alla locale guardia medica). A parte il fatto che
la prestazione sanitaria ben poteva essere ottenuta chiedendo la relativa
autorizzazione alla autorità preposta. Tale motivazione non presenta affatto quella
carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla
stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella,
rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606, lettera e),
c.p.p., mentre non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come
sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione.
La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è generica, non essendo
stati specificati in alcun modo i motivi per i quali i Giudici di merito avrebbero
dovuto provvedere in tal senso.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma addì 5-12-13.

R.G. n. 22878-13

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