Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24867 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24867 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
MANOLE OANA ALIAS N. IL 10/05/1988
avverso la sentenza n. 2631/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore GeFterale in persona del ott. 1424.,
che ha concluso per

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Udito, per la parte
Uditi difens Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/9/2011, la Corte d’appello di Genova, pronunciando
sull’appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale
di Genova emessa nei confronti di Manole Oana, dichiarava inammissibile
l’appello quanto alla pronuncia di assoluzione dell’imputata per il reato di cui
all’art. 14, comma 5 ter D. L.vo 286 del 1998 e dichiarava non doversi procedere
nei confronti dell’imputata in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. per
lo

stesso

estinto

per

intervenuta

prescrizione,

riducendo

corrispondentemente la pena inflitta per l’unico reato (art. 495 cod. pen.) per il
quale era intervenuta condanna.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Genova, deducendo violazione di legge in ordine alle valutazioni di merito
effettuate dalla Corte d’Appello in merito al capo C e al capo B.
Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di
Genova limitatamente al capo della decisione che assolveva l’imputata per il
reato di cui all’art. 14, comma 5 ter D. L.vo 286 del 1998; si era, quindi, formato
il giudicato in ordine alle statuizioni adottate per gli altri due capi di imputazione;
per di più il Procuratore Generale aveva rinunciato all’appello in limine al
dibattimento.
La Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare
l’inammissibilità dell’impugnazione ed, invece, non solo aveva argomentato sul
reato di cui all’art. 14 comma 5 ter D.L.vo 286 del 1998, ma aveva affrontato nel
merito le statuizioni relative ai capi per i quali non era stato proposto appello.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente alle statuizioni adottate per i capi B e C dell’imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come esposto dal Procuratore Generale ricorrente – e come, del resto,
emerge anche dall’esposizione della sentenza impugnata – l’appello era stato
proposto solo con riferimento all’assoluzione dell’imputata per il reato di cui
all’art. 14, comma 5 ter D. L.vo 286 del 1998; inoltre lo stesso Procuratore
Generale aveva rinunciato all’appello.
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l’appello – come in effetti è avvenuto; ma non poteva pronunciarsi sulle restanti

2

essere

imputazioni, atteso che l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la
cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, mentre
deve disporsi l’esecuzione della sentenza di primo grado.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone l’esecuzione della
sentenza in data 13/4/2007 del Tribunale di Genova.

Così deciso il 18 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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