Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2486 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2486 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DAAS AMOR N. IL 27/03/1967
avverso la sentenza n. 5767/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30317/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna

in data 13.12.2011, ricorre per cassazione l’imputato DAAS AMOR a
della motivazione sul punto della ritenuta inverosimiglianza
della versione difensiva, secondo cui l’imputato non avrebbe
risposto ai militari incaricati del controllo (essendo agli
arresti domiciliari) per non aver sentito il suono del
campanello.
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità, e generico, perché manca uno specifico confronto con
la risposta in fatto della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

mezzo del difensore avv. BERTOLUZZA, enunciando motivo di vizio

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