Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2486 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2486 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRESSANTE DOMENICO N. IL 04/09/1969
avverso la sentenza n. 6251/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c. c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1 Tressante Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pena inflitta,
ritenuta eccessiva, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di
prevalenza sulle aggravanti.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —
come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni
di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero
fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la
mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati,
senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5-12-13.

R.G. n. 22875-13

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