Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24856 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24856 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Fabio Anselmo, nato il 03/06/1957

avverso l’ordinanza del 12/02/2013 del Tribunale di Varese

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Vito
D’ambroslo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.

Udito l’avv. Carloenrico Paliero, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio.

rDEeuSiTATA IN CANCELLERA
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Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 12/02/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame, ex art. 324 cod. proc. pen. proposta
nell’interesse di Anselmo Fabio avverso il decreto di sequestro probatorio,
disposto dal PM sede in data 07/01/2013 ed avente per oggetto una fattura
sequestrata nei confronti della società Urbana srl – respingeva il gravame.

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che la decisione impugnata era priva di motivazione sia quanto alla
sussistenza delle esigenze probatorie poste a base del sequestro de quo; sia
quanto al fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui all’art. 8 d.lgs.
74/2000;
b)che sussisteva l’incompetenza territoriale dell’Autorità giudizlaria
procedente (PM presso il Tribunale di Varese) trattandosi di fatti commessi in
Ferrara.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
Impugnata.
2.2. La difesa del ricorrente presentava, in data 26/04/2013 memoria
difensiva con la quale insisteva nelle sue richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale di Varese ha congruamente motivato i punti fondamentali della
decisione.
1.1. In particolare il giudice del riesame quanto al fumus commissi delicti ha evidenziato che l’emissione da parte dello studio legale dell’avv. Fabio
Anselmo dellekfattunit registratekil 18/12/2012 nella contabilità della Barbana srl
per l’importo di C 15.000,00 era riconducibile all’ipotizzato reato di cui all’art. 8
d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti); il tutto nell’ambito di una complessa
indagine svolta dal PM di Varese, avente per oggetto varie ipotesi di bancarotta
fraudolenta (tra cui quella attinente alla srl “La Quiete Hospital”Ivedi ordinanza
impugnata pagg. 1, 2).
1.2. Le esigenze probatorie sono state ravvisate nella necessità di acquisire
la fattura sequestrata quale corpo di reato in relazione sia all’ipotesi delittuosa di
2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

cui all’art. 8 d.lgs 74/2000; sia a quella di bancarotta fraudolenta in ordine alla
quale erano in corso indagini presso la Procura di Varese; sequestro necessario
per l’accertamento dei fatti (ordinanza impugnata pagg. 2, 3).
1.3. L’eccezione di incompetenza territoriale – riconducibile aefatto che lo
studio legale Fabio Anselmi, nonché la srl Barbana, avevano sede in territorio
rientrante in una giurisdizione diversa da quella del Tribunale di Varese – va
disattesa poiché il sequestro della fattura era necessario ai fini della prova anche
in ordine ad indagini per bancarotta fraudolenta di competenza della Repubblica

2. Le ulteriori censure dedotte nel ricorso – ivi comprese quelle svolte nella
successiva memoria difensiva – sono sostanzialmente generiche, perché
ripetitive di quanto già esposto in sede di riesame. Sono infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di
Varese.
Dette doglianze, peraltro costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.
Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità ed in materia di
Amailikkum.< misure cautelari reali/ vendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]. 3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Fabio Anselmo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 Maggio 2013. di Varese.

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