Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24854 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24854 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Maggi Giovanni, nato il 01/06/1974

avverso l’ordinanza del 12/12/2012 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Vito
D’ambrosio che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Udito l’avv. Angelo Colucci, sostituto processuale degli avv.ti Antonio Caroli e
Luciano Semeraro, quali difensori di fiducia del ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 12/12/2012 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Giovanni Maggi
avverso il decreto del PM-sede l di convalida di sequestro probatorig t, disposto in
data 22/11/2012 ed avente per oggetto l’immobile ubicato come in atti rigettava il gravame.

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che era stato eccepito
tempestivamente, mediante la richiesta di riesame, la nullità relativa all’omesso
avviso nei confronti dell’indagato, di farsi assistere da difensore di fiducia, ex art.
114 disp. att. cod. proc. pen.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il PM presso il tribunale di Taranto, con decreto emesso il 22/11/2012,
ex art. 355, comma 2, cod. proc. pen. , convalidava il sequestro eseguito ai
sensi dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen. , in pari data (22/11/2011) dal
Comando di Polizia Provinciale di Taranto, avente per oggetto l’immobile ubicato
in contrada Montetullio, censito nel Comune di Martina Franca (TA); il tutto in
ordine al reato di cui agli artt, 181 d.lgs 42/2004 e 44 lett. c) d.P.R. 380/2001.
Detto reato era stato contestato, tra gli altra Giovanni Maggi, quale tecnico
progettista e direttore dei lavori,
1.2. Giovanni Maggi, in sede di riesame, eccepiva (tra l’altro) la nullità del
sequestro non avendo la Polizia Giudiziaria, in violazione della norma di cui
all’art. 114 disp att. cod. proc. pen., provveduto – nel compimento degli atti
indicati nell’art. 356 cod. proc. pen. – ad avvertire la persona sottoposta alle
indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
1.3. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 12/12/2012 respingeva
l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Giovanni Maggi. In ordine alla
eccezione, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale riteneva che la
stessa era stata dedotta tardivamente in sede di riesame. Detta nullità doveva
essere eccepita tempestivamente davanti al PM dai difensori di fiducia, una volta

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

che questi, in data 30/11/2011, erano venuti a conoscenza del verbale di
sequestro (vedi ordinanza impugnata pagg. 4 e 5).
1.4. Giovanni Maggi proponeva ricorso per Cassazione, deducendo – in via
esclusiva – l’eccezione di nullità del sequestro probatorio per violazione dell’art.
114 disp. att. cod. proc. pen.

2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, va
rilevato che la statuizione del Tribunale di Taranto, in ordine alla dedotta

Al riguardo va ribadito ed affermato che la violazione dell’obbligo, da parte
della Polizia Giudiziaria, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da
difensore di fiducia nel corso di un sequestro, integra una nullità a regime
intermedio, che può essere fatta valere anche in sede di riesame [Giurisprudenza
di legittimità prevalente: sez. V sent. n. 44538 del 28/11/2008; sez. V sent. n.
7654 del 27/12/2012; sez. III sent. n. 18068 del 10/05/2011].

3. Va annullata, pertanto, senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Taranto » ‘,
in data 12/12/2012, con conseguente annullamento anche del decreto di
convalida di sequestro probatorio, emesso il 22/11/2012 dal PM presso il
Tribunale di Taranto
Gli atti vanno trasmessi al predetto Ufficio del PM per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte
Annulla

MSEiretw,z

l’ordinanza impugnata senza rinvio nonché il decreto di

sequestro probatorio e ordina la trasmissione al PM per l’ulteriore corso.
Così deciso il 14 Maggio 2013.

eccezione ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. , è illegittima.

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