Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24853 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24853 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
nei confronti di:

Conoscenti Luca, nato il 30/01/1965
Lazzarini Valter, nato il 19/02/1953

avverso la sentenza del 08/07/2011 del Gup del Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vito D’ambrosio che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 14/05/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa 1’08/07/2011, ex
art. 425 cod. proc. pen., dichiarava di non luogo a procedere nei confronti di
Luca Conoscenti e Valter Lazzarini, in ordine ai reati loro ascritti, fra cui quello ex
art. 416 cod. pen. [come loro contestato al capo a) della rubrica] per intervenuta
prescrizione.

deducendo violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il PM esponeva che in ordine al reato di cui all’art. 416
cod. pen., la condotta criminosa si era protratta sino al 05/06/2007, con
conseguente esclusione della prescrizione.

3.11 ricorso è fondato.
Nei confronti di Luca Conoscenti e Valter Lazzarini è stato contestato, fra
l’altro, il reato di cui all’art. 416 cod. pen. per fatti commessi sino al 05/06/2007;
il tutto come contestato in atti.
In ordine a detto reato il termine massimo di prescrizione (anni 7e mesi sei
v
per la posizione di Luca Conoscenti; anni 10 per la posizione di
Lazzarini)
non è tuttora ancora maturato.
3.1. Il Gup, peraltro, nella sentenza dell’08/07/2011 ha evidenziato che la
dichiarazione di prescrizione in riferimento al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
nei confronti di Luca Conoscenti e Valter Lazzarini è stata dovuta a mero errore
materiale nella formulazione del dispositivo (vedi sentenza impugnata pag. 1).

4.Va annullata, pertanto la sentenza del Gup del Tribunale di Bologna, in
data 08/07/2011 limitatamente alla dichiarazione di prescrizione del .reato di cui
all’art. 416 cod. pen. , come contestato al capo A) della rubrica nei confronti di
Luca Conoscenti e Valter Lazzarini, con rinvio al Tribunale di Bologna per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Luca Conoscenti e Valter
Lazzarini limitatamente alla prescrizione del reato di cui al capo A) della rubrica e
rinvia al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

2

2.11 PM presso il Tribunale di Bologna proponeva ricorso per Cassazione,

Così deciso il 14 Maggio 2013.

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