Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2485 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2485 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALFAL FALFAL N. IL 01/01/1993
avverso la sentenza n. 467/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Falfal Falfal ricorre per cassazione la sentenza indicata in epigrafe,
resa ai sensi dell’art.444 cpp, che ha applicato nei suoi confronti la
pena per il reato ex art.73 DPR 309/90 e 337 cp., secondo la concorde
richiesta delle parti, lamentando la violazione della legge penale e
processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla mancata

Osserva il collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, caratteri essenziali del patteggiamento ex art.444 ss cpp
sono, da un lato, che la sentenza conclusiva, che accolga la richiesta,
deve recepire integralmente, senza alcuna modifica, l’accordo tra le
parti sulla pena da applicare, dall’altro, che la richiesta implica
rinuncia, irrevocabile, una volta perfezionato l’accordo, alla facoltà
di contestare l’accusa e quindi gli elementi sui quali si fonda
(Cass.9/1/98 Gerardini) e accettazione della ritualità degli atti
processuali fino a quel momento compiuti (Cass.27/5/98 Rocco).
Di conseguenza: 1)è inammissibile l’impugnazione volta a contestare la
sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini
fattuali dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità
della sua determinazione (Cass.21/11/97 P.M./Autiero; Sez.Un.3/12/99
Fraccari); 2) per escludere la insussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art.129 cpp, non è necessaria apposita
motivazione, bastando la semplice enunciazione – che può essere anche
implicita – dell’effettuata verifica negativa in proposito (Sez.Un.
25/11/98 Messina); 3)per assolvere all’obbligo della motivazione sugli
elementi soggetti a verifica è sufficiente che il giudice dia atto di
aver positivamente effettuato la valutazione sulla correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena
concordata

(Cass.28/2/00

P.M./Cricchi);

4)

non

è

ammessa

la

proposizione di eccezioni processuali, anche di nullità assoluta,
diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso ad essa prestato (Cass. 1/4/99 Ben Hamidi), né può ammettersi
2

apposizione della data del dispositivo e alla confisca del danaro.

la proposizione di questioni attinenti alla mancata concessione delle
generiche o dei benefici ex artt.163-175 non concordati (Cass.5/3/92
Messina), all’adeguatezza della pena, alle modalità della sua
determinazione, ad eventuali errori nei calcoli intermedi, salvo che
pena o benefici risultino illegali (Cass.5/1/00 P.M./Gadler);
5)1’indicazione nel patto di circostanze attenuanti non può avere
l’effetto di determinare la dichiarazione di estinzione del reato per

Nella fattispecie il ricorso è inammissibile per la manifesta
infondatezza delle censure, che pongono in discussione senza
apprezzabili motivi in diritto i principi di cui al punto sub 2 e sub
4, atteso che la pena è quella concordata tra le parti, e la confisca
del danaro è supportata da congrua motivazione.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.500,00.
P.

m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 5/12/2013
Il

qeigliere est.

Il P

prescrizione (Sez.Un.22/2/99 Messina).

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