Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24845 del 27/03/2013
Penale Ord. Sez. 3 Num. 24845 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORANI GIANCARLO N. IL 20/08/1964
VALENTINI EUGENIA N. IL 21/04/1965
avverso l’ordinanza n. 64/2012 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D9tt. GIULIO SARNO;
10re/sentite le conclusioni del PG Dott.
M 51._
Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 27/03/2013
1. Fiorani Giancarlo e Valentini Eugenia propongono ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza in epigrafe limitatamente ai reati contestativi capi 333 e 334 del decreto di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal gip del
medesimo tribunale per i reati di cui all’articolo 11 dlgs 74/2000.
Lo stesso tribunale aveva invece contestualmente annullato il decreto di sequestro in
relazione agli altri altri capi contestati sul rilievo che trattavasi di condotte perpetrate
prima dell’introduzione della confisca ex articolo 322 ter cod. pen. per i reati tributari.
2. Richiamando le considerazioni del gip sviluppata nell’ambito del decreto di
sequestro, il tribunale ha rigettato la richiesta dei coniugi Valentini Fiorani di
annullamento del provvedimento di sequestro articolata sulla contestazione della
ricostruzione dell’ipotesi di accusa secondo la quale entrambi si sarebbero spogliati di
tutti i propri beni intestando le loro effettive proprietà immobiliari a società nazionali
ed estere di comodo, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi ovvero di
sanzioni amministrative relative dette imposte, in modo da rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva.
3. Deducono in questa sede i ricorrenti, tramite il comune difensore:
3.1 l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 11 del DLgs 74/2000 nonché la
manifesta illogicità della motivazione assumendo che il tribunale avrebbe ignorato i
dati oggettivamente offerti alla sua cognizione dalla difesa in relazione alle modalità di
acquisizione degli immobili dimostrativa del fatto che questi ultimi, prima del loro
formale acquisto, non risultavano essere mai stati dei ricorrenti;
3.2 l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p. e manifesta illogicità
della motivazione in assenza di adeguata motivazione circa la configurabilità del reato
acriticamente ritenuto sulla base della contestazione, senza tener conto nemmeno di
tutte le considerazioni svolte dal gip che offrivano una rappresentazione della vicenda
non riconducibile allo schema del reato ipotizzato.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dalla considerazione che in questa sede è deducibile solo il vizio di
violazione di legge, giusto il disposto dell’art. 325 c.p.p., si appalesano assolutamente
generici i rilievi dedotti non facendo riferimento ad alcun atto specifico il cui contenuto
sarebbe stato trascurato dal riesame e, comunque, contestando nel merito le
valutazioni del tribunale che correttamente ha richiamato le motivazioni del gip.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di euro 1000 per ciascuno di essi.
Così deciso, il giorno 27.3.2013
Ritenuto in fatto