Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24845 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24845 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAGO ANDREA N. IL 22/12/1983
avverso la sentenza n. 889/2014 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del
30/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 10/02/2015

Ritenuto in fatto.
1 Zago Andrea, imputato ex art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2 sexies del codice della strada,
ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Belluno, del 30 settembre
2014, che, nell’applicare la pena concordata tra le parti, ha disposto la sospensione della
patente di guida per la durata di due anni e quattro mesi, raddoppiando la durata base di in
armo e due mesi in ragione del fatto che l’auto di cui l’imputato si trovava alla guida
apparteneva a soggetto estraneo al reato.
Deduce il ricorrente l’errata applicazione dell’art. 186 co. 2 lett. c) del C.d.S., laddove il
giudicante ha disposto il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida,
atteso che l’auto in questione non apparteneva a persona estranea al reato, come sostenuto in
sentenza, bensì al padre dell’odierno ricorrente, che la utilizzava regolarmente.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
In realtà, a fronte della formale intestazione dell’auto in capo al padre dell’imputato,
legittimamente il giudice ha ritenuto l’estraneità del primo ai fatti contestati al figlio ed ha
disposto il raddoppio della durata della predetta sanzione accessoria.
E’ vero che il dato della formale intestazione del veicolo non è decisivo ai fini della
individuazione del rapporto esistente tra lo stesso ed il conducente, nel senso che tale
rapporto può ben essere di natura del tutto simile, in ragione del pieno e costante uso del
veicolo, a quello che normalmente intercorre con il formale intestatario, con le conseguenze
che da ciò conseguono in punto di determinazione delle sanzioni amministrative accessorie
previste dalla legge, è tuttavia altrettanto vero che la sussistenza di un tale rapporto deve
essere espressamente dedotta dall’interessato, trattandosi di circostanza che solo egli
conosce e che solo a lui può giovare, se conosciuta dal giudice.
Non può, quindi, oggi dolersi il ricorrente della decisione dello stesso giudice che, in
assenza di deduzioni in proposito, ha dato rilievo all’unico elemento in suo possesso: la
formale intestazione del veicolo a persona diversa dall’imputato.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.

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