Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24843 del 27/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24843 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARLETTI VITTORIA N. IL 08/02/1953
avverso l’ordinanza n. 52/2012 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. >3. 4 ,o,.:…‘
• /Vk
n-P

Uditi difensor Avv.; b.:”1-:

Data Udienza: 27/03/2013

1. Carletti Vittoria propone ricorso per cessazione avverso l’ordinanza in epigrafe con
la quale il tribunale di Pescare ha rigettato istanza di riesame avverso il decreto in
data 18 luglio 1012 con il quale il gip del medesimo tribunale aveva disposto in
relazione ai reati di cui all’art. 2 Dlgs 74/2000 il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente di rapporti bancari alla stessa intestati nonché di tre
immobili.
Dinanzi al riesame la ricorrente aveva dedotto l’eccessività della misura cautelare in
relazione al profitto derivato dai presunti reati quantificati dal gip in euro 76.291,88.
Al riguardo aveva evidenziato che Vincenzo Martinelli, che con lei concorreva nei
medesimi reati, aveva già prestato una fideiussione di pari importo, sicché le pretese
dell’erario sarebbero già state garantite dall’iniziativa del concorrente.
2. Il tribunale respingeva l’istanza rilevando che per quanto concerne la fideiussione
era stata depositata una mera fotocopia e che l’importo complessivo delle fatturazioni
inesistenti utilizzate a carico della Carletti in concorso con altri era pari a 240.000
circa, importo rispetto al quale era dunque insufficiente il valore dei beni sequestrati e
quello offerto in garanzia del Mar -tinelli. Inoltre faceva rilevare che la cauzione era
valida solo fino al 5 giugno 2015 e che per il periodo successivo il rinnovo era rimesso
alla mera discrezionalità dell’imputato sottoscrittore.
3. Deduce in questa sede la ricorrente la violazione dell’articolo 125 comma 3 cpp
avendo l’ordinanza impugnata omesso di motivare o comunque motivato solo
apparentemente motivato con riferimento alla sussistenza del presupposto della
cautela.
In particolare contesta la possibilità di produrre l’originale della fideiussione essendo lo
stesso già depositato presso l’ufficio del pm per consentire la revoca del sequestro
adottato nei confronti del Martinelli. Inoltre fa rilevare che la misura del valore dei
beni da sottoporre sequestro è stata determinata dal gip su richiesta del pubblico
ministero e che in ogni caso non è possibile richiamare l’importo di euro 240000 che
rappresenta unicamente il totale dell’importo delle fatture. Infine evidenzia che il
Martinelli si era offerto di prestare garanzia in qualunque forma, anche per contanti, e
che era stato il PM a suggerire una volta stabilito l’importo che per ragioni di praticità
legate al problema della custodia fosse più conveniente una polizza fideiussoria.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Assorbente è il rilievo secondo cui, come già puntualizzato da questa Corte, le somme
di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non
sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un
ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe
frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la
disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del
vincolo sul denaro del gerente (Sez. 3, Sentenza n. 33587 del 19/06/2012 Rv. 253135
e, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 36095 del 01/07/2009 Rv. 244870; Sez. 6,
Sentenza n. 25166 del 09/04/2010 Rv. 247770 anche se in relazione a reati diversi).
E’ alle motivazioni delle decisioni indicate,siccome integralmente condivise, che il
Collegio si richiama nella specie.

Ritenuto in fatto

Né può rilevare per le ragioni espresse nei provvedimenti richiamati la circostanza che
il rilascio della fideiussione sia avvenuto d’intesa con l’ufficio giudiziario procedente.
Si è tra l’altro evidenziato, infatti, nelle decisioni citate come il rilascio di una
fideiussione da parte di un terzo sostanzialmente contraddica le ragioni stesse del
sequestro preventivo per equivalente lasciando sostanzialmente libero l’autore del
reato di disporre del profitto illecitamente acquisito.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27.3.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA