Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2482 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2482 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

j..) DI FONZO LUIGI N. IL 30/05/1934

?”.2-4-4

avverso l’ordinanza n. 150/2009 GIP TRIBUNALE di VASTO, del
03/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

ot.

Data Udienza: 11/12/2012

30728/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l’ordinanza di archiviazione, emessa dal GIP
di Vasto in data 3.5.2010 in esito a camera di consiglio e nel
causa civile presentata da Luigi Di Ponzo, ricorre per cassazione
il Di Ponzo, a mezzo del difensore e procuratore speciale,
lamentando la violazione sostanziale del contraddittorio, perché
con l’ordinanza il GIP aveva anche dichiarato inammissibile la
sua opposizione, nonostante l’avvenuta specifica indicazione
degli ulteriori mezzi di prova da assumere.
2. Il ricorso è inammissibile, per l’assorbente ragione
che il ricorrente non era legittimato all’opposizione né è
legittimato al ricorso, in quanto non persona offesa ma mero
soggetto danneggiato rispetto all’ipotizzato reato di falsa
testimonianza (Sez.6, sent. 15200/2011, 8967/2011, 41344/2006).
Consegue la condanna dellt”Stgamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 500 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della
somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

procedimento originato da denuncia per falsa testimonianza in

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