Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24818 del 07/11/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 24818 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOPELLITI LETTERIA N. IL 19/08/1988
avverso l’ordinanza n. 26/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
16/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
1t/sentite le conclusioni del PG
(23-5C

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 16 febbraio 2012 il Tribunale del Riesame di Messina rigettava la
richiesta di riesame proposta nell’interesse di SCOPELLITI Letteria e ZAGAMI Giuseppe,
persone indagate per il reato di cui all’art. 6 del D. L.vo 172/08 (scarico di rifiuti terrosi
provenienti da demolizione, in sito non autorizzato) e del reato di cui all’art. 1161 cod. nav.
(occupazione di spazio demaniale marittimo con detriti).

stati trasportati e scaricati era giustificato sulla base della sussistenza del fumus commissi
delicti

chiaramente ricavabile dal verbale di sequestro, ulteriormente rilevando che

l’intervenuta riduzione in pristino dello stato dei luoghi non assumeva portata scriminante e
che nel caso in esame era evidente anche il periculum in mora richiamando sul punto le
valutazioni espresse dal GIP del Tribunale.
1.3 Per l’annullamento della sentenza ha proposto ricorso personalmente l’indagata
SCOPELLITI Letteria, denunciando violazione di legge per falsa applicazione della legge penale
(art. 186 D. L.vo 152/06) rilevando come i rifiuti sversati fossero costituiti non da materiale di
risulta ma da materiale terroso non rientrate nella categoria dei rifiuti come previsto dall’art.
16 del D. L.vo 152/06. Con un secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione della
legge processuale per insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di sequestro
preventivo, avendo, invece il Tribunale ritenuto sussistente il fumus criminis senza tenere
conto delle risultanze processuali che non ne giustificavano l’emissione. Con un terzo motivo è
stata denunciata violazione degli artt. 312 e 324 cod. proc. pen., apparendo illogica la
motivazione del Tribunale in relazione alla posizione della società FUTURA SUD s.r.l. rispetto al
mezzo oggetto di sequestro preventivo, risultando detta società mera utilizzatrice del veicolo e
non proprietaria, in quanto il veicolo aveva formato oggetto di un contratto di leasing: ha,
quindi, osservato che nel caso de quo difettassero i presupposti del sequestro finalizzato alla
confisca confermato dal Tribunale con motivazione manifestamente illogica ed errata in diritto.
1.3 Con successiva nota depositata il 20 ottobre 2012 l’indagata ha dichiarato di rinunciare
al proposto ricorso in quanto nelle more era stata pronunciata sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti con contestuale dissequestro del mezzo e restituzione all’avente
diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile stante l’intervenuta rinuncia personalmente sottoscritta
dall’indagata ed il conseguente sopraggiunto venir meno dell’interesse.
2. Stante l’espressa indicazione delle ragioni addotte a giustificazione della rinuncia non si
pronuncia condanna della ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende.

1.2 Osservava il Tribunale che il sequestro dei veicolo con il quale i rifiuti terrosi erano

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma 7 novembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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