Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2481 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2481 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARTINEZ YANEISY N. IL 20/11/1977
2) SARDINAS SANTIESTEBAN AIMEE N. IL 18/12/1970
avverso la sentenza n. 4388/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30270/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
in data 19.1.2012, ricorrono per cassazione le imputate YANEISY

Anconelli, enunciando motivo di violazione degli artt. 336 e 340
c.p.. Secondo le ricorrenti, la loro condotta (pur insistente,
irriguardosa o minatoria) ben avrebbe potuto agevolmente esser
fatta cessare con il legittimo esercizio dei mezzi coercitivi a
disposizione della Pubblica sicurezza, sicché non avrebbe
comportato alcun turbamento della normale attività d’ufficio,
essendo avvenuta in un posto di polizia

(l’ufficio immigrazione

del Commissariato di P.S. di Cesena, secondo il capo di
imputazione);

d’altronde i funzionari addetti allo sportello

sofferto il pregiudizio di immagine davanti al
restante pubblico che un effettivo impedimento. Quanto alla
condotta ex art. 336 c.p., il mancato ottenimento dello scopo
prefissosi (la proroga non consentita del permesso di soggiorno
avrebbero più

turistico per una loro parente) dovrebbe attestare l’inidoneità
dei comportamenti. In ogni caso il reato ex art. 340 c.p.
dovrebbe essere considerato assorbito in quello ex art. 336 c.p..
1.1

La difesa ha presentato memoria a sostegno

dell’ammissibilità dei ricorsi in ragione delle questioni di
diritto proposte
2. Il ricorso è inammissibile, perché le deduzioni che
sostengono il motivo si risolvono in precluse censure di merito
(alcune anche con carattere di novità rispetto

al

contenuto

dell’atto di appello quale esposto dettagliatamente in sentenza),
sicché questo è diverso dai motivi soli consentiti nel giudizio
di legittimità, sollecitando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito,
sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai

MARTINEZ e AIMEE SARDINAS SANTIESTEBAN a mezzo del difensore avv.

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2

sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – una diversa valutazione
del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
La Corte d’appello ha confermato, con rinnovato
giudizio, l’apprezzamento del primo Giudice secondo cui le
condotte furono volte, per tempo apprezzabile (circa un’ora) e
con minacce specifiche, ad ottenere un risultato non consentito
dalla normativa (la permanenza in Italia della congiunta a
consapevolezza di impedire per un certo tempo (circa un’ora) il
regolare funzionamento dell’ufficio.
Si

tratta di apprezzamento,

che

confronta

si

espressamente con la deduzione difensiva d’appello/ sorretto da
motivazione non apparente e che evidenzia anche la pluralità e
differenza dei beni giuridici offesi dalla consapevole condotta
delle donne.
Il ricorso in realtà si limita a sollecitarne il
ripensamento (rivelandosi, anche a fronte della motivazione
d’appello, del tutto generico anche nell’esposizione delle
ragioni di fatto per le quali, nel caso concreto, l’una
fattispecie incriminatrice dovrebbe assorbire l’altra,
limitandosi a richiamare il “contesto di cui è causa”).
Per completezza va solo rilevato che il caso come
ricostruito in fatto è del tutto diverso da quello alla base
dell’insegnamento di cui a Sez.6, sent. 28738/2008,

sicché anche

sul punto è manifestamente infondato il rilievo delle ricorrenti.
Consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna della somma, equa al caso, di euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili

ricorsi e condanna le

ricorrentil al pagamento delle spese processuali e ciascuna a
quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

permesso di soggiorno scaduto), nella certa contestuale

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