Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2481 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2481 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAQRI EL BACHIR N. IL 02/12/1985
avverso la sentenza n. 1353/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Fatto e diritto
2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va conda ato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro i .1l00,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condann
icorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
1.11 ricorrente Naqri El Bachir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena su richiesta per il
reato a lui ascritto in rubrica, e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione.
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