Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2480 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2480 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN ROMDHANE ADEL BEN MOHAMED N. IL 15/05/1962
avverso la sentenza n. 186/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 05/12/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Ben Romdhane

Ben Mohamed ricorre per cassazione contro la

sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di
condanna del giudice di primo grado per il reato ex art.337 cp., e ne
denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica, la determinazione della pena,
operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e
con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
una valutazione alternativa della prova.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.000,00.

prova e alla conferma del giudizio di colpevolezza.

P.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 5/12/2013
Ionsigliere est.

Il P

D E C TATA

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