Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 248 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 248 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUCCIARDO FRANCESCO N. IL 12/11/1974
avverso l’ordinanza n. 112/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza
rigettava l’appello proposto da Francesco Gucciardo avverso il provvedimento
con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto
l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni applicata
al predetto con la sentenza di condanna per il reato di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altro della Corte di appello di Palermo in data

Ad avviso del tribunale, non vi sono elementi concreti per ritenere superata
la pericolosità riconducibile alla gravità dei reati ed, in specie, al ruolo svolto dal
Gucciardo nella gestione della latitanza di Geraldino Messina della cui scorta
faceva parte curando anche la corrispondenza tra il latitante ed i familiari;
nonché, avendo curato nella veste di consigliere comunale gli interessi del
sodalizio mafioso. Rilevava, altresì, che detta valutazione di pericolosità risulta
confortata dal provvedimento di applicazione, in data 20.6.2011, della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della p.s..
Inoltre, gli esiti dell’osservazione scientifica non hanno registrato alcun
segnale da cui si possa trarre un processo certo di rielaborazione critica della
condotta cui è seguita la condanna.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di
fiducia, con il quale deduce la violazione di legge.
Lamenta che il tribunale si è limitato a fondare la valutazione in ordine alla
attuale pericolosità sulla gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna. Non
ha, invece, in alcun modo tenuto conto del contenuto delle due relazioni di
sintesi acquisite che attestano una positiva evoluzione della personalità del
condannato.
In sostanza i giudici di merito hanno omesso di accertare la attuale
pericolosità sociale come previsto dalla legge al momento di eseguire la misura
di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che muove prevalentemente censure di fatto, è manifestamente
infondato.
La valutazione della pericolosità del condannato ai fini dell’applicazione della
misura di sicurezza della libertà vigilata è, invero, sostenuta da compiuta
motivazione immune da illogicità ed interne contraddizioni. Il tribunale, facendo
corretta applicazione dei principi di diritto, ha dato conto compiutamente delle
2

13.7.2010.

ragioni della propria decisione con argomenti plausibili – come innanzi
sintetizzati – che si sottraggono al sindacato di legittimità. Diversamente da
quanto dedotto dal ricorrente non ha omesso di valutare il contenuto delle
relazioni comportamentali relative al periodo di detenzione, ma le considerate
non determinanti, allo stato, per ritenere del tutto scemata la pericolosità sociale
del ricorrente al quale, peraltro, nel 2011 è stata applicata anche la misura di
prevenzione personale che, ugualmente, presuppone la attualità della
pericolosità.

combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così • ciso, il 30 settembre 2013.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del

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