Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 248 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 248 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
nel procedimento nei confronti di:
Figliuolo Gerardo Antonio, nato a Picerno, il 9/8/1953;
Figliuolo Rocchina, nata a Picerno, il 26/11/1960;

avverso la sentenza del 20/12/2011 del Giudice di Pace di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M.
Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/12/2012

4,

1.Con sentenza del 20 dicembre 2011 il Giudice di Pace di Potenza dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Figliuolo Gerardo Antonio e Figliuolo Rocchina
imputati entrambi per il reato di ingiuria ai danni di Dema Filomena, ritenendo lo
stesso improcedibile per difetto di querela.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza deducendo violazione di legge per aver il Giudice di Pace ritenuto non valida la

necessaria istanza punitiva. In proposito il ricorrente osserva come per consolidata
giurisprudenza la volontà di querelarsi può essere dedotta anche dal complesso
dell’atto e perfino dai comportamenti successivi tenuti dalla persona offesa, talchè nel
caso di specie, dove la persona offesa si era riservata in querela la costituzione di
parte civile e successivamente, all’udienza dibattimentale, si era effettivamente
costituita come tale, non poteva non ritenersi ritualmente ed efficacemente
manifestata la volontà che gli imputati venissero perseguiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non è in dubbio che, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa
Corte, ai fini della validità della querela non sia necessario l’uso di formule
sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della
volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (da ult.
ed ex multis Sez. 4 n. 46994 del 15 novembre 2011, p.m. in proc. Bozzetto, rv
251439).
Nell’affermare l’illustrato principio la citata giurisprudenza ha voluto per un verso
sottolineare come la querela sia atto a forma libera e per l’altro ribadire quali siano i
contenuti minimi della stessa per come fissati dall’art. 336 c.p.p., il quale impone alla
persona offesa che intenda esercitare il proprio diritto di querela l’onere di manifestare
la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
E’ dunque altrettanto fuor di dubbio che la manifestazione della volontà di portare a
conoscenza dell’autorità l’avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente
a qualificare l’atto che la contiene come querela se lo stesso non rivela in maniera
chiara ed inequivocabile anche l’intento “persecutorio” e cioè l’ulteriore manifestazione
della volontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore,
atteso che questo e non altro costituisce l’effettivo elemento differenziatore tra querela
e semplice denuncia.

2. Ciò ribadito, deve osservarsi come nel caso di specie la persona offesa abbia
presentato una querela orale contenente non solo l’espressa riserva di costituirsi parte

querela orale presentata dalla persona offesa in quanto in essa non esplicitata la

civile nei confronti dei soggetti denunziati per il reato di ingiuria nell’instaurando
procedimento, ma altresì l’intenzione che gli stessi venissero perseguiti, ricavabile
dall’inequivoca frase con cui la persona offesa affermava di voler sporgere «formale
querela» nei confronti dei medesimi.
Il provvedimento impugnato ha escluso che siffatta manifestazione di volontà possa
contenere una implicita istanza di punizione del soggetto cui l’esponente aveva
attribuito l’autoria dei fatti denunziati, mentre di opposto avviso è il ricorrente, il quale

ad istanza di punizione poiché dimostra chiaramente la volontà del querelante che si
proceda penalmente nei confronti del querelato (in questo senso in passato anche Sez.
3 n. 3155 del 11 gennaio 1984, Accogli, rv 163559).
2.1 La tesi del ricorrente è solo parzialmente condivisibile. Infatti la riserva di
costituzione non è in grado di per sé di rappresentare quella chiara e precisa
manifestazione della volontà di perseguire l’autore del fatto denunciato che, come si è
detto, costituisce uno dei requisiti essenziali di una valida querela. A prescindere dal
fatto che a tale dichiarazione l’ordinamento processuale non riconnette alcun effetto
tipico, è appena il caso di evidenziare, infatti, come la stessa non sia impegnativa per
chi la pone in essere, il quale si limita a comunicare una intenzione solo eventuale e
futura di esercitare l’azione civile nel procedimento penale qualora Io stesso
effettivamente si instauri. Si tratta dunque di una manifestazione di volontà che non
esprime da sola, nemmeno implicitamente, l’intenzione attuale di rimuovere l’ostacolo
che impedisce la procedibilità del reato da parte del soggetto legittimato a farlo (in
questo senso di recente Sez. F., n. 36001 del 2 agosto 2012, PG in proc. Pace, in
motivazione).
2.2 E’ invece possibile ricavare dall’esame complessivo dell’atto di querela l’effettiva
volontà del suo autore di perseguire i responsabili del reato denunziato. Ecco allora
che la contestuale riserva di costituirsi parte civile può, in presenza di ulteriori
elementi convergenti in tal senso, essere valorizzata al fine di ritenere implicitamente
rivelato tale intento persecutorio.
Nel caso in questione la formulazione della suddetta riserva congiuntamente alla
volontà comunicata all’operante che l’ha recepita di rendere effettivamente una
querela in riferimento ad un fatto la cui qualificazione giuridica è per l’appunto quella
corrispondente ad un reato per cui tale atto è necessario, potevano e dovevano essere
considerati elementi rivelatori della inequivoca volontà della persona offesa di chiedere
la punizione dei responsabili del reato portato a conoscenza dell’autorità anche in
assenza di una espressa dichiarazione in tal senso.
2.3 La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Potenza
per la celebrazione del giudizio.

sostiene che la riserva di costituzione di parte civile, manifestata in querela, equivale

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Potenza per il giudizio.

Così deciso L’11/12/20

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