Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2479 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2479 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GRASSI LUIGI N. IL 16/04/1972
avverso la sentenza n. 8451/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
30219/12 RG
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli
in data 22.10.2011-20.1.2012, ricorre per cassazione l’imputato
applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 e 62
bis c.p.”, perché “il giudice di prime cure nella determinazione
del trattamento sanzionatorio non ha sufficientemente adeguato la
pena al caso concreto”.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando non già un’omessa
motivazione rispetto a censure pregresse bensì ragioni di merito
per le quali l’apprezzamento della Corte distrettuale avrebbe
così
risolvendosi nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione
del caso, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
potuto essere diverso da quello concretizzatosi,
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
LUIGI GRASSI personalmente, enunciando motivo di “erronea