Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2479 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2479 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL WALI NOR EDDINE N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 1724/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione
El Wali Nor Eddine ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 21.10.2014, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bologna in data 2.12.2010, in
relazione al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, è stata rideterminata la
pena originariamente inflitta.
Con unico motivo la parte denuncia il vizio motivazionale, in riferimento alla
entità della pena.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La
Corte di Appello ha infatti evidenziato che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014 la cornice edittale relativa alle droghe leggere risulta
compresa tra due e sei anni di reclusione, oltre la multa; e, in riferimento al
richiamato quadro edittale, ha del tutto legittimamente proceduto alla
rideterminazione della pena, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., avuto in
particolare riguardo al dato ponderale relativo alla partita di hashish di cui si tratta,
pari a 10 chili. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di merito ha quindi determinato la
pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, ritenuta congrua in relazione
alla richiamata forbice sanzionatoria, oltre la multa, pena poi ridotta di un terzo per
le attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per la scelta del rito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2015.

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