Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2478 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2478 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALICCHIO GIOVANNI N. IL 30/04/1969
avverso la sentenza n. 12782/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
30196/12 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
in data 2.3-14.4.2011 (conferma di condanna per calunnia in
relazione a denuncia di falso smarrimento di titolo di credito),
difensore fiduciario avv. FUSCO, enunciando motivi di violazione
di legge e vizi della motivazione, lamentando che anche la Corte
d’appello non abbia valutato più criticamente la tesi accusatoria
rendendo motivazione “incoerente, incompiuta, monca e parziale”.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche e assertive, che
non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si risolvono
anche in mere censure di merito quando lamentano che sia stato
dato credito alla persona offesa. Per contro, la Corte d’appello
ha infatti, sia pure in termini succinti, spiegato perché la tesi
difensiva fosse infondata, ed ha rinnovato un argomentato
apprezzamento di merito sull’attendibilità della persona offesa
anche
in
relazione
alle
risultanze
altre
probatorie
dibattimentali.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
ricorre per cassazione l’imputato GIOVANNI CALICCHIO a mezzo del