Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2478 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2478 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBINI CLAUDIA N. IL 18/09/1974
avverso la sentenza n. 3827/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione
Barbini Claudia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna del 23.09.2014, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bologna in data 19.11.2012, in
relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis, cod. strada.
Con il primo motivo l’esponente deduce la violazione di norme processuali
ed il vizio motivazionale. Osserva che nel capo di imputazione l’aggravante di aver

bis, dell’art. 186, cod. strada, senza alcun riferimento al fatto per cui si procede. La
parte ritiene che il capo di imputazione non soddisfi i requisiti di chiarezza e
precisione sanciti dall’art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
La deducente con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale, in
riferimento al diniego delle circostanze generiche ed alla entità della pena. Ritiene
che la Corte territoriale sia incorsa nel travisamento del fatto, rispetto al contenuto
della memoria difensiva depositata in sede di giudizio di appello.
L’esponente ha depositato memoria, con la quale osserva che il ricorso non
presenta profili di inammissibilità.
Il ricorso è in verità inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Giova considerare che la Corte regolatrice ha chiarito che Non sussiste
alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi
strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il
pieno esercizio del diritto di difesa; con la precisazione che la contestazione non va
riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti
che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di
conoscere in modo ampio l’addebito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 51248 del
05/11/2014, dep. 10/12/2014, Rv. 261741).
E bene, la valutazione espressa dalla Corte di Appello di Bologna, nel censire
l’eccezione oggi riproposta dall’esponente, si colloca del tutto coerentemente
nell’alveo del richiamato insegnamento. Il Collegio ha infatti osservato che la
specificazione relativa alla data ed al luogo di verificazione del fatto, in una con il
riferimento alla disposizione di cui all’art. 186, comma 2, bis, cod. strada, aveva
messo in grado l’imputata di individuare il sinistro stradale al quale l’imputazione
faceva riferimento. E’ poi appena il caso di evidenziare che già al primo giudice ha
fatto riferimento agli accertamenti svolti dai verbalizzanti sul luogo del sinistro, dati
dai rilievi fotografici e planimetrici acquisiti agli atti.
Venendo ora ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argornentativo, che

provocato un incidente stradale risulta enunciata con il solo richiamo al comma 2

soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la
determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule

211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di
Appello ha infatti evidenziato che la condotta criminosa si qualificava per l’estrema
gravità, atteso che la prevenuta si era posta alla guida del veicolo in stato prossimo
al corna etilico, stante il tasso accertato pari a 3,39 e 3,38 g/I, nelle due prove
strumentali effettuate. Oltre a ciò, la Corte territoriale ha pure del tutto
legittimamente considerato il comportamento processuale tenuto dalla imputata,
rispetto alla contestazione relativa alla richiamata circostanza aggravante.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2015.

sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.

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