Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24776 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24776 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARTA CLAUDIO N. IL 29/12/1979
avverso l’ordinanza n. 374/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do. VINCENZO ROMIS; o
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"to kr' ri,„, .40 puo gej tit,) Data Udienza: 17/04/2013 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.
proc. pen., ha confermato il provvedimento del Tribunale della stessa sede, in data 13
dicembre 2012, di rigetto dell'istanza di Carta Claudio - imputato dei reati previsti dal D.P.R. n.
309 del 1990, artt. 73 e 74, e condannato in primo grado per tali reati alla pena di anni undici
e mesi quattro di reclusione - diretta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
denunciando vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta permanenza di esigenze cautelari
arginabili solo con la custodia in carcere, avendo il Tribunale omesso di considerare:
l'incensuratezza del Carta; l'avvenuto scioglimento dell'associazione finalizzata al narcotraffico;
il brevissimo arco temporale in cui il prevenuto ne avrebbe fatto parte (dal novembre del 2006
ai primi di gennaio 2007); la consumazione di un unico reato fine (capo 11 di imputazione);
l'efficacia intimidatrice dell'intervenuta sentenza di condanna in primo grado e l'assunzione di
responsabilità da pare del Carta;la mancanza di un suo ruolo specifico nell'ambito del presunto
sodalizio; il lungo tempo trascorso tra i fatti di causa e l'arresto subìto nel dicembre 2009; la
dichiarazione di assunzione di responsabilità resa nel corso dell'udienza; il fatto che dagli atti
non risultavano contatti tra il Carta e gli altri presunti appartenenti al sodalizio criminoso, né
prima nè dopo le date di presunta consumazione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. L'ordinanza impugnata è rispettosa del canone di presunzione solo relativa di adeguatezza
della misura cautelare di massimo rigore (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del
2011 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 275, comma 3, del codice di rito,
nella parte concernente il riferimento ai procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.
309 del 1990), in presenza di condanna in primo grado per il reato di partecipazione
dell'imputato ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
e di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale dell'appello cautelare, con
motivazione adeguata e coerente, priva di vizi logici ed errori giuridici, e per la parte che in
questa sede rileva in relazione ai motivi di ricorso, ha desunto il concreto ed attuale pericolo di
commissione di delitti in materia di stupefacenti dall'imponenza del traffico contestato e dai
legami criminali per esso allacciati, precisando che tale pericolo non poteva ritenersi impedito
dall'avvenuta dissoluzione dell'originario sodalizio criminoso con gli altri imputati, ben potendo
il ricorrente utilizzare i contatti in precedenza instaurati nell'ambiente del narcotraffico per
intraprendere, avvalendosi di tali complicità, nuove attività illecite connesse al commercio di
sostanze stupefacenti. Ha ancora aggiunto il Tribunale che la misura di massimo rigore restava
quella più adeguata a far fronte alle sussistenti esigenze cautelari, dovendo ritenersi che gli
arresti domiciliari postulanti capacità di autodisciplina e controlli episodici - fossero insufficienti a costituire efficace ostacolo al mantenimento dei legami e contatti con personaggi 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Carta, tramite il difensore, appartenenti ad ambienti malavitosi, già solidamente instaurati dall'imputato e facilmente
riallacciabili, tenuto conto della condotta in concreto posta in essere, denotante una capacità
indiscussa di stringere e tessere rapporti con i produttori o i grossi commercianti di droga, ad
onta della pur considerata incensuratezza del Carta. Il tribunale non ha mancato di vagliare gli
argomenti difensivi contrari all'applicazione della mera presunzione relativa di adeguatezza
della custodia in carcere: ha, infatti, sottolineato che lo scioglimento dell'associazione non era
elemento rilevante per ritenere cessato il pericolo di commissione di delitti inerenti al
ambienti malavitosi operanti nello specifico settore, e ha negato il ruolo secondario del Carta
per la sua dedizione, definita "professionale", a tale tipo di illecita attività, donde l'irrilevanza
attribuita sia al decorso del tempo tra i fatti contestati e l'avvenuto arresto anche in
considerazione dell'entità della pena applicabile, sia alla durata di partecipazione dell'imputato
all'attività organizzata di narcotraffico, sia alla mancanza di precedenti penali per il ritenuto
rilevante pericolo di recidiva.
5. Alla luce di quanto precede, non sussistendo il vizio di motivazione denunciato, il ricorso va
rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali.
Atteso lo stato di custodia in carcere del Carta, la cancelleria provvederà alle comunicazioni
previste dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art.
94, c.1 ter, disp. att. del c.p.p..
Roma, 17 aprile 2013 Il Presidente Il Co igliere estensore (Pietro Antonio Sirena) (Vi cenzo Romis) (-1
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IV Sezione Penale narcotraffico, considerati i legami in passato instaurati dall'imputato, e il suo inserimento negli