Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24773 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24773 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATIKPOEYAO GORDWIN N. IL 23/10/1987
avverso la sentenza n. 5585/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
21/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/matite le conclusioni del PG Dott.
,<0 &A,2 re eiP -4/1k e,o Uditi difensor Avv.; 1,9 uudat le 9 i kcaa Data Udienza: 17/04/2013 OSSERVA Con sentenza in data 21/11/2012 il Tribunale di Torino applicava a Atikpoeyao Gordwin la pena concordata tra le parti - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - per violazione della legge sugli stupefacenti. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'imputato predetto deducendo, con formulazioni generiche ed assertive, vizio motivazionale con il richiamo a taluni precedenti di giurisprudenza in tema di onere di motivazione in genere. discussione, con argomentazioni prive di qualsiasi connotazione di specificità, i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del "patteggiamento". Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte, "in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (Sez. 1, N.3980/94, imp. Magliulo, RV.199479); il suddetto accordo implica per l'imputato "l'impegno ad eseguire la pena o sanzione richiesta od accettata, ed altresì per tutte le parti la rinuncia ad ogni questione od eccezione che abbiano interesse a prospettare. Non è infatti concepibile un «patteggiamento con riserva» che consenta di acquisire i rilevanti vantaggi previsti dall'art. 444 cod.proc.pen. e poi di contrastare l'accusa ovvero la difesa mediante il ricorso per Cassazione, che può ritenersi giustificato e, quindi, ammissibile, solo in caso di palese violazione di legge" (Sez. 4, N. 1028/94, imp. Russo, RV.199548). Nella concreta fattispecie il giudice del patteggiamento non si è sottratto, con la sinteticità connaturata al rito, alla verifica della insussistenza di cause di non punibilità. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00 (millecinquecento). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 17 aprile 2013 Il Consi liere estensore (V cenzo Romis)n)0 Il Presidente (Pietro Antonio Sirena) , Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che tende a rimettere in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale

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