Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24772 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24772 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MGUIL HASSAN N. IL 22/05/1971
avverso l’ordinanza n. 2906/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere 199tt. VINCENZO ROMIS;
lett /mentite le conclusioni del PG Dott. v f(4 ,e.„2-0 1 1Li

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 ottobre 2010 la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile
l’appello proposto nell’interesse di Hassan Mguil, a mezzo del difensore di quest’ultimo,
avverso la sentenza di condanna di quest’ultimo alla pena di anni dieci e mesi uno di reclusione
ed euro 51.000,00 di multa emessa il 20 settembre 2010 dal Tribunale di Firenze; la Corte
territoriale riteneva tardiva la proposta impugnazione in relazione alla data di notifica
dell’impugnata sentenza all’imputato ed al difensore.

plurimi profili: violazione di legge per aver la Corte distrettuale pronunciato “de plano”
l’ordinanza impugnata, senza dare la possibilità alla difesa di interloquire; omessa motivazione
in ordine all’eccezione sollevata con i motivi di appello secondo cui il termine per impugnare
non poteva decorrere dalla notifica della sentenza all’imputato essendo questi alloglotta e
quindi non in grado di comprendere il testo della sentenza stessa in mancanza di traduzione
nella sua lingua di origine, ed a nulla rilevando la proposizione dell’appello da parte del
difensore.
E’ stata poi depositata memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con ulteriori
argomentazioni a sostegno del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo, è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto modo di
precisare condivisibilmente che “la dichiarazione di inammissibilità dell’appello non richiede
l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod proc. pen. che regola il procedimento in
camera di consiglio, in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i
casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando invece, solo per quelli in
ordine ai quali sia espressamente prevista l’utilizzazione di tale procedura, peraltro non
richiamata dal disposto dell’art. 591 cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità
del gravame” (in termini, Sez. 3 del 22/11/2000 Cc. – dep. 29/12/2000 – imp. Milano, Rv.
218354; conf., “ex plurimis”, Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011 Cc. – dep. 30/12/2011 – Rv.
251565). Mette conto sottolineare che è stata anche esclusa la ravvisabilità di eventuali profili
di incostituzionalità: “Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 24, comma secondo, della
Costituzione, sollevata sotto il profilo che l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità
dell’impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l’osservanza delle forme
previste dall’art. 127 cod. proc. pen., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di
difesa. Tale diritto, infatti, pur in presenza di provvedimento adottato “de plano”, è
ampiamente garantito dalla previsione legislativa della notifica dell’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità del gravame e dell’assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione”
(Sez. 4, n. 1352 del 06/10/1994 Cc. – dep. 16/11/1994 – Rv. 200196).

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sotto

Manifestamente infondata è la seconda censura. Ed invero, secondo la prevalente, ed ormai in
tal senso consolidata, giurisprudenza, del tutto condivisibile, l’imputato alloglotta ha solo il
diritto di chiedere ed ottenere a proprie spese (Sez. 2, n. 6084 del 09/01/2009 Ud. dep. 11/02/2009 – imp. Diop) – gratuitamente se in condizioni di essere ammesso al patrocinio
a spese dello stato – la traduzione della pronuncia notificatagli. La circostanza che, al fine
dell’esercizio della facoltà di impugnazione, l’interessato possa avvalersi di un interprete per la
traduzione della sentenza (anche senza oneri personali, come detto, quando sussistano i
differimento del relativo termine per l’impugnazione (Sez. 6, n. 38639 del 30/09/2009, dep.
05/10/2009, Pantovic, Rv. 245314; conf. Cass. Sez. 6, 4-15.2.2011; Cass. 1, 21.4-3.5.2010 n.
16807: nel caso di specie, non risulta che l’imputato abbia esercitato, o abbia chiesto di
esercitare, tale diritto. Vero è che la direttiva 2010/64/UE del parlamento europeo e del
consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti
penali, prevede all’art. 3, commi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati che non
comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un tempo ragionevole, una
traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado
di esercitare i loro diritti della difesa; e vero è altresì che tra i documenti fondamentali
rientrano anche le sentenze: mette conto peraltro sottolineare, come già precisato da questa
Corte già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso che qui ci occupa (Sez. 3, n.
26703 del 18/03/2011 Ud. – dep, 07/07/2011 – Rv, 250636) – che ai sensi dell’art. 8 gli Stati
membri hanno tempo, per emanare le norme interne necessarie per attuare la direttiva, fino al
27 ottobre 2013.
Quanto alla omessa motivazione della Corte distrettuale sul motivo di appello con il quale
l’imputato aveva dedotto che il termine di impugnazione non poteva decorrere non conoscendo
egli il testo della sentenza perché alloglotta, è solo il caso di sottolineare che, avendo
dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore del Mguil per tardività, la Corte stessa
ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva che peraltro, in quanto manifestamente
infondata alla luce della giurisprudenza sopra evocata, non poneva a carico del giudice del
gravame un particolare onere motivazionale, in conformità al consolidato e condivisibile
indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di
ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il
mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato” (in termini, Sez.
4, n. 24973 del 17/04/2009 Ud. dep. 16/06/2009 Rv. 244227; conf.: Sez. 5, n. 4415 del
05/03/1999 Ud. – dep. 08/04/1999 – Rv. 213114; Sez. 5, n. 7728 del 17/05/1993, imp.
Maiorano, Rv. 194868, secondo cui “il giudice dell’impugnazione non ha l’obbligo di motivare il
mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità o per
manifesta infondatezza). Giova evocare, “ad abundantiam”, anche il principio di diritto altre
volte espresso da questa Suprema Corte, e qui da ribadire, in forza del quale il giudice del
gravame non ha l’obbligo di motivare su un motivo inammissibile, la inammissibilità essendo

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presupposti del patrocinio a spese dello Stato) può soltanto comportare l’eventuale

direttamente rilevabile anche dalla Corte di Cassazione, e ciò anche perché, d’altra parte,
l’eventuale giudice di rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi insuscettibili
di esame e di accoglimento per la loro inammissibilità (Sez. IV, 9.11.1988, n. 17/1989; Sez.
IV, 28.10.1988, n. 12724; Sez. I, 28.4.1986, n. 8007; Sez. IV, 17.4.2009, n. 24973; Sez. V,
5.3.1999, n. 4415; Sez. V, 17.5.1993, n. 7728; da ultimo Sez. IV, 7.12.2011, n. 9179/2012).
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso proposto nell’interesse del Mguil – globalmente
considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 aprile 2013
Il Cons liere estensore

Il Presidente
Pietro Antonio Sirena)

(Vi cenzo Romis)
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

P. Q. M.

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