Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2477 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2477 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIDARU IONUT IULIAN N. IL 18/07/1987
avverso la sentenza n. 2181/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 02/12/2015

i

Motivi della decisione
Zidaru Ionut Iulian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 9.10.2014, con la quale – in accoglimento
dell’appello incidentale proposto dal pubblico ministero, rispetto alla sentenza di
condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Parma in data 3.04.2014, in relazione al
delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina in materia di
circolazione stradale – è stata rideterminata la pena in anni sei di reclusione, con

La parte denuncia il vizio motivazionale, in riferimento al diniego delle
circostanze generiche ed alla entità della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La
Corte di Appello ha infatti evidenziato che la condotta criminosa si qualifica per
l’estrema gravità, sia per l’inosservanza delle norme che regolano la circolazione in
tangenziale; sia in riferimento alle specifiche capacità del soggetto agente, autista
professionista. Oltre a ciò, il Collegio ha chiarito che il trattamento sanzionatorio da
ritenersi adeguato era pari ad anni sei di reclusione, tenuto pure conto della
aggravante di cui all’art. 61, n. 3 cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

-L—

conferma nel resto.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2015.

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