Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24767 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24767 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CREMA
Nei confronti di :
LARI MATTEO N. IL 11.09.1973
avverso la ordinanza del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI CREMA del 25 ottobre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

2.

3.

Con ordinanza data 25 ottobre 2011, il GIP presso il Tribunale di Crema, nel
procedimento nei confronti di Lari Matteo, imputato del reato previsto e punito
dall’art. 187, 1 comma Codice della strada, per il quale era stato emesso nei
confronti dell’imputato decreto penale di condanna contro cui era stata proposta
rituale opposizione, rigettava la richiesta di applicazione della pena formulata dal
difensore del Lari, su cui il pubblico ministero aveva espresso il suo consenso,
disponendo “la restituzione degli atti al PM per il prosieguo”.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Crema chiedendo l’annullamento della gravata ordinanza di cui
lamentava l’abnormità per non aver proceduto al giudizio immediato, con una
indebita regressione del processo in mancanza dei necessari presupposti
Il difensore del Lari presentava memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è fondato. Sussiste infatti la denunciata abnormità del provvedimento
adottato dal GIP. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cessazione, con sentenza
in data 26 marzo 2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine

Data Udienza: 14/11/2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

all’individuazione del cd. provvedimento abnorme che consente, come è noto,
l’impugnazione dello stesso anche al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale
o per motivi di funzione, da un verso, e l’abnormità cd. funzionale, dall’altro. Nel
primo caso, si configura l’ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto:
abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento
giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di
potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità
funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo, ed
uno dei casi di “paralisi” del processo è configurabile nel regresso ingiustificato del
procedimento che, altresì, comporti per il P.M. l’esecuzione di un adempimento
che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento. In altre
parole, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento, in
fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice inequivoco
dell’abnormità dell’atto. In particolare, l’atto non è qualificabile come abnorme se
assunto nell’ambito dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, (anche se i
presupposti che ne legittimano l’emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo
errato), e se il P.M. possa sempre rinnovare l’atto senza incorrere in alcuna
nullità: in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. È
evidente, nell’anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare
contemporaneamente elementi di abnormità cd. strutturale e funzionale.
Nel caso di specie, l’ordinanza adottata dal Giudice dell’udienza preliminare può
qualificarsi come abnorme, perché non è stata assunta nell’ambito del potere
ordinatorio riconosciuto al giudice. Pur avendo infatti questi il potere di restituire
gli atti al PM, una volta respinta la richiesta congiunta delle parti, tale decisione ha
determinato uno sviamento del processo dal suo “normale” svolgimento, in quanto
una volta che l’opposizione al decreto penale risultava ammissibile, gli artt. 461 e
464 c.p.p. imponevano l’emissione del decreto di giudizio immediato, difettando i
presupposti per l’accesso ad altri riti.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli
5.
atti al Tribunale di Crema per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Crema..
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2012

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