Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24766 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24766 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
FORNI FEDERICO N. IL 19.05.1989
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI BOLOGNA del 19 luglio 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1..

2.

3.

Con sentenza data 19 luglio 2011, il Tribunale di Bologna, nel procedimento nei
confronti di Forni Federico, imputato del reato previsto e punito dall’art. 186, 2
comma lett. b) e comma 2 sexies Codice della strada perché circolava alla guida
della autovettura Opel Corsa in stato di ebbrezza alcolica (valori pari a 0,82 g/I),
con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna, visti gli art. 444 e ss.
C.p.p. applicava al predetto su richiesta del suo procuratore speciale e con il
consenso del PM la pena di giorni 6 di arresto ed C 600,00 di ammenda;
disponeva la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena
pecuniaria pari ad C 1500,00 di ammenda, disponeva la sospensione per la durata
di mesi 8 della patente di guida; respingeva la richiesta di rateizzazione della pena
pecuniaria.
Avverso tale decisione propone ricorso Forni Federico chiedendo l’annullamento
della gravata sentenza per erronea applicazione della legge penale e
segnatamente dell’art. 129 c.p.p. ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deduce il ricorrente che il GIP non avrebbe motivato la propria decisione con
riferimento alla insussistenza delle condizioni per procedere al suo proscioglimento
ai sensi dell’aart. 129 c.p.p.; che l’esame alcoli metrico effettuato dalla polizia

Data Udienza: 14/11/2012

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

4.

giudiziaria era irregolare per volume insufficiente; che in difetto di regolare esame
dello stato di ebbrezza, risultante da elementi sintomatici, la fattispecie doveva
essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 186, co 2 lett. a), priva di rilevanza
penale.
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
Ed invero nel procedimento dì applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. le parti
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con
la richiesta di patteggiamento, in particolare afferenti le prove risultanti dagli atti
del procedimento nonché la qualificazione giuridica del fatto risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge.
Inoltre va anche ricordato che la presentazione della richiesta di applicazione della
pena comporta l’implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di
natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179
cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e
al consenso prestato” (Cass. sez. 4, sentenza n. 16832 dei 11/04/2008 Cc. (dep.
23/04/2008), Karafi, Rv. 239543).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.,
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in millecinquecento euro, in favore della cassa delle
ammende.

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