Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24762 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24762 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Nei confronti di :
CANDRIA ADORNO N. IL 17.05.1952
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MACERATA del 4 novembre 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio su confisca da disporre;

RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con sentenza data 4 novembre 2011, il Tribunale di Macerata, nel procedimento
nei confronti di Candria Adorno, imputato del reato previsto e punito dall’art. 186,
2 comma lettera c) Codice della strada, perché circolava alla guida
dell’autovettura SEAT IBIZA in stato di ebbrezza alcolica (valori accertati pari a
3,4 g/I) applicava su sua richiesta e con il consenso del PM la pena di mesi 4 di
arresto e C 1000,00 di ammenda, disponendo la sostituzione dell’intera pena con il
lavoro di pubblica utilità ed applicando la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida per anni uno.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Ancona, chiedendo l’annullamento della gravata
sentenza limitatamente alla omessa confisca del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è fondato. La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo
nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L.

Data Udienza: 14/11/2012

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca
dell’autovettura in sequestro che dispone,.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

4.

n. 120 del 2010 (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla
stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca,
prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato
di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze
psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale,
come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da
questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha
optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in
riferimento alle Ipotesi di reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore
della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa
disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010,
in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca
(quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente
di guida) nel caso di sentenza dl condanna o di applicazione della pena per quei
reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la
confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al
prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato.
La sentenza impugnata va pertanto in relazione a tale profilo annullata senza
rinvio, disponendosi la confisca dell’autovettura in sequestro.

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