Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2476 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2476 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MALTEMPO VITO N. IL 21/10/1978
avverso la sentenza n. 7524/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CIT’TERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30190/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI
in data 4.5.2011, ricorre per cassazione l’imputato VITO MALTEMPO
motivo di vizi della motivazione in ordine al diniego delle
attenuanti generiche, all’aumento per la recidiva e alla
quantificazione della sanzione, perché la risposta del Giudice
d’appello sarebbe avvenuta con solo clausole di stile.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo é
manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti. La Corte
d’appello ha espresso un articolato e specifico, ancorchè
sintetico, apprezzamento sul merito delle tre questioni
(generiche, recidiva e congruità della pena), valorizzando
elementi di fatto per sé sufficienti (nel senso di non
palesemente incongrui, manifestamente illogici o contraddittori)
alla conclusione cui è pervenuta. Le deduzioni difensive si
risolvono pertanto nella mera (e generica laddove non indicano
quale deduzione d’appello specificamente individuata sarebbe
stata per sé idonea ad imporre diversa conclusione sul piano
logico) sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12 2012

personalmente a mezzo del difensore avv. LOMBARDI, enunciando

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