Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24758 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24758 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOURID ABDERRHMANE N. IL 01/01/1963
avverso la sentenza n. 2956/2012 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 04/04/2013
52212
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e al diniego di attenuanti generiche;
che il ricorrente non ha interesse ad avanzare la prima censura posto che la pena è quella stessa che ha
indicato;
che quindi il ricorso è inammissibile ;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2013
che generica è la seconda doglianza non essendo stato prospettato alcun motivo di meritevolezza;