Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24757 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24757 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE JAN N. IL 18/10/1989
avverso la sentenza n. 3514/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;

Data Udienza: 04/04/2013

48811

Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata;
che il ricorrente non ha interesse ad avanzare una simile censura posto che la pena è quella stessa che ha
indicato;
che quindi il ricorso è inammissibile ;

spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2013

IN CANCLLLER1A

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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