Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24755 del 04/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24755 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO ITALO N. IL 27/10/1965
avverso la sentenza n. 924/2012 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 04/04/2013
48466
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando di
non essere stato assolto in merito;
che il ricorrente a seguito di patteggiamento prospetta in questa Sede le difese cui ha rinunciato con la
richiesta del rito;
che quindi il ricorso è inammissibile ;
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2013
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che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle