Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2475 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2475 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLA OMAR N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 3471/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione
Bella Omar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna in data 16.09.2014, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ravenna il 4.04.2011, in
riferimento alla violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l’aggravante ex
art. 61 n. 11 cod. pen., ritenuta la recidiva semplice e valutate prevalenti sulla
stessa le già concesse attenuanti generiche, è stata rideterminata la pena

Con il primo motivo il ricorrente si duole della affermazione di
responsabilità penale. A sostegno dell’assunto, la parte si sofferma diffusamente
sui termini di fatto della vicenda; e sottolinea che il pacchetto contenente cocaina è
stato ritrovato in possesso di un terzo soggetto. Osserva che non vi è la prova che
Bella abbia avuto la disponibilità della droga.
Con il secondo motivo il deducente deduce il vizio di motivazione in
riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma V,
d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso è in esame impone le considerazioni che seguono.
Il primo motivo di doglianza è inammissibile.
La parte, invero, deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono

originariamente inflitta.

nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Del resto, la Corte di Appello ha espressamente considerato, dopo aver
rilevato che l’appellante non si era confrontato con le argomentazioni svolte dal
primo giudice, che gli acquisiti elementi di prova evidenziavano il ruolo di
intermediario assunto da Bella negli acquisti di stupefacenti da parte di Raggi.

immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato al compendio probatorio
ha richiamato: le dichiarazioni rese dal Raggi, i plurimi contatti telefonici intercorsi
tra Raggi e Bella; e la presenza di Bella al momento della consegna dello
stupefacente.
Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che
l’impugnazione è affidata a motivi manifestamente infondati.
Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l’applicabilità
dell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente
orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della concedibilità o
del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha condiviso la valutazione effettuata
dal primo giudice, tenuto conto del quantitativo di cocaina di cui si tratta (gr.
103,16) e del carattere abituale della condotta criminosa.
Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha quindi escluso che la lesione del bene
giuridico protetto potesse considerarsi di “lieve entità”.
Orbene, le valutazioni espresse dal giudice del gravame, nell’apprezzare la
non sussumibilità del fatto nell’ambito applicativo dell’ipotesti di cui all’art. 73,
comma V, d.P.R. n. 309/1990, non presentano aporie di ordine logico e risultano
perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale,
invero, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica
del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità,
sviluppando un percorso argomentativo saldamente ancorato agli acquisiti dati di
fatto e non manifestamente illogico; e, come noto, sfugge dalla cognizione della

Segnatamente, il Collegio – sviluppando un conferente percorso argomentativo

Corte regolatrice la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli
elementi di fatto, come scrutinati in sede di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2015.

processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa

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