Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24746 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24746 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESICCI PIETRO N. IL 16/02/1954
avverso la sentenza n. 6614/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
06/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 04/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PRESICCI Pietro ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi due di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia genericamente mancanza di motivazione

Il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché non indica le ragioni

della pretesa insufficienza della motivazione, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv
244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2013.

§2.

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