Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2474 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2474 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MINIERO ARSENIO N. IL 02/11/1977
avverso la sentenza n. 1326/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

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30171/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI
in data 10.6.2011, ricorre per cassazione l’imputato ARSENIO
violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive in fatto che si risolvono nella mera sollecitazione ad
una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

MINIERO a mezzo del difensore avv. VIGLIONE, enunciando motivo di

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