Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2473 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2473 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COPPOLA ONOFRIO N. IL 14/01/1961
avverso la sentenza n. 2163/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30148/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI
in data 4.5.2011, ricorre per cassazione l’imputato ONOFRIO
per essere il reato già prescritto all’atto della sentenza
d’appello, risalendo la consumazione al 2002, e di rivisitazione
della decisione sul trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo è sono diverso i da quelli consentiti,
prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito sulla congruità
del trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p. – deduzioni in fatto che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in
questa sede di legittimità.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Ancorché il
fatto vada retrodatato (rispetto a quanto ad oggi indicato nel
capo di imputazione) al 1.10.2002, la Corte d’appello ha indicato
la sussistenza di cause di sospensione della stessa, che
conducevano ad un termine finale di prescrizione di nove anni, un
mese e due giorni (fatto non contestato in ricorso).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

COPPOLA personalmente, enunciando motivi di violazione di legge

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