Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2472 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2472 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIHOANCA COSTEL CIPRIAN N. IL 26/01/1988
avverso la sentenza n. 5745/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Prihoanca Costel Ciprian ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal
giudice di primo grado, per i reati di concorso in tentativo di furto
aggravato e di resistenza, e denunzia violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla valutazione della prova della idoneità
tentativo di furto.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
della sussistenza dell’ipotesi criminosa contestata, e della loro
corretta qualificazione giuridica dei fatti, correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.
Q.
N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 5/12/2013
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della minaccia, alla qualificazione giuridica del fatto, quanto al