Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24709 del 04/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24709 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANELLI ORAZIO N. IL 29/01/1983
avverso l’ordinanza n. 240/2003 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 04/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ANELLI Orazio ricorre contro l’ordinanza specificata in epigrafe,

con la quale la Corte d’appello, rilevato che il nominato Anelli, condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod.pen. con sentenza del Tribunale parzialmente riformata dalla Corte d’appello in data 1.2.2006, era stato, con
ordinanza della Corte d’appello del 5.5.2009 “rimesso in termini” per proporre ricorso

lecitare la fissazione del nuovo giudizio d’appello, e denuncia:
1. violazione di legge, perché, avendo la citata ordinanza 5.5.2009 dichiarato anche la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, la
Corte d’appello avrebbe dovuto fissare l’udienza per il nuovo giudizio;
2.

nullità della rinotificazione della sentenza d’appello per la duplice ragione: a)
che non è stata eseguita nel domicilio dichiarato; b) che è stata effettuata a
mani di un legale che non era difensore dell’imputato.

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e comunque

inammissibili.
E’ opportuno precisare che l’ordinanza datata 13.1.2009 e depositata il
5.5.2009 è stata emessa dalla Corte d’appello nelle funzioni di giudice dell’esecuzione,
il quale, accertato che la sentenza d’appello, a causa della nullità della notificazione
dell’avviso di deposito emesso ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod.proc.pen., non era
divenuta definitiva, aveva “revocato” la dichiarazione di esecutività e “rimesso in termini” l’imputato per proporre impugnazione.
La menzionata ordinanza, a norma dell’art. 670, comma 1, cod.proc.pen.,
avrebbe dovuto, più propriamente, sospendere l’esecuzione e disporre la rinnovazione
della notificazione non validamente eseguita, così da determinare tempestivamente il
dies a quo per la presentazione del ricorso per cassazione. Comunque, a prescindere
dalle inesattezze terminologiche, la ridetta ordinanza, avendo dichiarato la nullità della
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza d’appello, ha posto l’imputato nella
condizione di presentare ricorso per cassazione per fare valere, in quella sede, le
eventuali nullità verificatesi nel giudizio d’appello. Ovviamente la decisione sulla tempestività del ricorso per cassazione (che il difensore, nella nota in data 13.6.2012, afferma di avere proposto) e sulla validità della rinnovata notifica dell’avviso di deposito
dell’estratto contumaciale della sentenza compete alla cognizione del Collegio giudicante incaricato della trattazione del relativo mezzo di gravame (v. art. 591, comma 2,
cod.proc.pen.).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,

per cassazione avverso la citata sentenza d’appello, rigettava la richiesta diretta a sol-

comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle

Così deciso il 4 aprile 2013.

ammende.

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