Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 247 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 247 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELULLO FRANCESCO N. IL 30/05/1975
avverso l’ordinanza n. 413/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza
respingeva il reclamo proposto da Francesco Pelullo avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata in
relazione al periodo tra il 23.4.2008 ed il 27.10.2008, rilevando che dopo essere
stato detenuto agli arresti domiciliari il predetto aveva continuato a delinquere:
in data 23.4.2012 era stato denunciato per possesso di strumenti atti ad

ordine di carcerazione; infine si rilevava la frequentazione di soggetti
pregiudicati.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, ribadendo le doglianze poste a
fondamento del reclamo e lamentando la eccessiva severità della valutazione del
tribunale.

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i
principi di diritto affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata.
A fronte di ciò, il ricorrente propone censure in fatto finalizzata ad una
rivalutazione non è consentita nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2

E

c

TATA

IN CANOLLLERIA

offendere ed il 23.5.2012 si era reso irreperibile in seguito ad emissione di

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