Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2469 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2469 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NESI CARMINE N. IL 23/01/1981
avverso la sentenza n. 6568/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30129/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI
in data 21.10.2011-12.1.12, ricorre per cassazione l’imputato
di violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive del tutto assertive e che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, preclusa in questa
sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

CARMINE NESI a mezzo del difensore avv.MATTEIS, enunciando motivo

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