Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2469 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2469 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NYARI IMRE N. IL 15/02/1965
avverso la sentenza n. 2466/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
u-iuk,01
Data Udienza: 05/12/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato, e
su di esso ha già risposto il giudice del gravame, sottolineando come la cancellazione
dall’albo del difensore di ufficio è avvenuta dopo la notifica del decreto di citazione e
come in ogni caso, l’eccezione fosse tardivamente proposta, trattandosi di nullità a
regime intermedio; il secondo motivo, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
. Nyari Imre ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i reati di resistenza
e lesioni personali, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento all’assistenza legale, affidata nel decreto di citazione del giudizio di
primo grado ad un legale, successivamente cancellato dall’albo, e alla determinazione
della pena.