Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2469 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2469 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EVER CHRIS N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 3937/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione

Ever Chris ricorre

[rectius,

propone appello, convertito in ricorso per

cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore Domenico
Calderone, avverso la sentenza che lo ha condannato per il reato di cui
all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censurano la qualificazione giuridica del fatto e l’eccessività della pena.
Il ricorso è peraltro inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto

non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.]
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente
medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che
congruamente si determina in cinquecento euro, in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Presidente

nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona

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