Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2468 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2468 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAGLIONE MAURIZIO N. IL 20/12/1969
avverso la sentenza n. 12884/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30121/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
in data 29.3.12, ricorre per cassazione l’imputato Maurizio
motivi, di: vizi della motivazione; violazione degli artt. 385,
337, 582, 585, 576 nn. 2 e 5 bis c.p. in relazione all’elemento
psicologico; violazione dell’art.

582 c.p.

in relazione

all’elemento oggettivo; mancanza di motivazione sulla congruità
della pena
2. Il ricorso è inammissibile, perché:
– i primi due motivi ed il quarto prospettano censure e
deduzioni del tutto generiche e assertive, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata ed in quella di primo grado (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sen. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si risolvono
in sollecitazione a diverso apprezzamento del materiale
probatorio e della congruità della pena;
– il terzo motivo è nuovo, perché non proposto nei
motivi d’appello; né giova invocare l’art. 129 c.p.p., perché il
mero confronto tra l’articolata deduzione del motivo di ricorso e
la sentenza di primo grado attesta l’insussistenza di ogni
condizione di ‘evidenza’ dell’insussistenza di tale componente
del reato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.

1)

Maglione a mezzo del difensore fiduciario avv. FUCCI, con quattro

30121/12 RG

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11.12.2012

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