Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2468 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2468 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONDELLO DANILO N. IL 12/07/1980
avverso la sentenza n. 3597/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Condello Danilo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.337 cp., e ne denuncia la nullità per
violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione della prova e alla conferma
diniego delle generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica, la determinazione della pena,
operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e
con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
una valutazione alternativa della prova.
Quanto al diniego delle generiche, la censura non fu dedotta in sede di
appello.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
del giudizio di colpevolezza e alla determinazione della pena e al
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
DEMOSITATA
Così deciso in Roma 5/12/2013
Il Q9rpsigliere est.
IN CANCELLERIA
Il PrÀnte